Sentenza del 28/02/2017 n. 5116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diniego delle misure tariffarie preferenziali per l’alluminio importato dal Venezuela con bolletta IM4 del 22 gennaio 2009. I certificati d’origine inizialmente presentati e quello successivamente prodotto erano stati ritenuti non conformi. Dopo che la CTP di Livorno, con sentenza del 24 giugno 2010, aveva annullato l’accertamento dell’Agenzia delle Dogane del 19 maggio 2009, la CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, con sentenza n. 79/23/12 del 16 gennaio 2012 aveva accolto l’appello dell’Agenzia, negando il beneficio anche perché le autorità venezuelane non avevano risposto nei dieci mesi successivi alla richiesta di verifica. In cassazione, la società ha dedotto, con il primo motivo, l’erronea applicazione della procedura di controllo a posteriori e l’omessa prova dell’invio delle comunicazioni richieste dall’art. 94 del Regolamento CEE n. 2454/1993; con il secondo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse deciso applicando una disposizione diversa da quella invocata in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione e ha ritenuto assorbito il secondo. Ha chiarito che la CTR aveva richiamato impropriamente l’art. 93-bis, mentre la procedura applicabile era quella degli artt. 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993. Per negare le preferenze in caso di mancata risposta, l’art. 94, paragrafo 5, richiedeva una procedura in due fasi: decorso il primo termine di sei mesi senza risposta sufficiente, una seconda comunicazione e, dopo di essa, ulteriori quattro mesi senza risultati utili, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali. La sentenza della CTR non dava conto dell’invio delle due comunicazioni né del rispetto della scansione temporale, e la motivazione non consentiva di ricostruire altrimenti il procedimento seguito. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione; non ha deciso in via definitiva se spettassero le agevolazioni tariffarie.
Norme richiamate
Art. 94, paragrafi 3 e 5, del Regolamento CEE n. 2454/1993
Qualora, in caso di fondati dubbi, non pervenga alcuna risposta nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 3 o la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, è inviata alle autorità interessate una seconda comunicazione. Se dopo tale seconda comunicazione i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza all'autorità richiedente entro quattro mesi o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, l'autorità richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l'applicazione delle preferenze generalizzate.
Il diniego delle preferenze per mancata risposta alle verifiche non può basarsi sul solo decorso di dieci mesi da una richiesta generica. Occorre documentare il controllo a posteriori articolato nelle due fasi previste: prima il termine di sei mesi e, se necessario, una seconda comunicazione seguita dal termine di quattro mesi. In assenza di motivazione che dia conto di questi passaggi, il diniego non è adeguatamente fondato.
Artt. 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993
Per la verifica a posteriori dei certificati d’origine rilevanti per le preferenze tariffarie, l’autorità doganale deve trasmettere il certificato all’autorità competente del Paese esportatore e applicare la procedura di controllo prevista dalla disciplina, dando conto delle verifiche e dei relativi termini. La decisione che nega il beneficio deve rendere ricostruibile l’applicazione di tale procedura.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte esamina sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge la censura relativa alla disciplina del controllo a posteriori. Precisa che l’erroneo richiamo formale all’art. 93-bis non rende, da solo, fondata la censura se la motivazione applica in concreto gli artt. 94 e seguenti; nel caso specifico, la cassazione discende invece dall’erronea applicazione della procedura e dalla mancata indicazione dei suoi passaggi.
La censura di ultrapetizione, proposta dalla società con il secondo motivo, non è stata decisa nel merito: è stata dichiarata assorbita in quanto la sua valutazione presupponeva un nuovo esame fondato sulla corretta instaurazione della procedura di controllo.
Massime di principio
- Quando il diniego di un beneficio tariffario dipende dall’esito o dalla mancata risposta a una verifica sull’origine delle merci, l’autorità deve seguire e documentare la specifica procedura di controllo prevista dalla normativa applicabile; non basta affermare genericamente che è trascorso un certo periodo.
- Se la disciplina prescrive comunicazioni successive e termini distinti, il diniego può fondarsi sul silenzio dell’autorità estera solo dopo aver rispettato e reso verificabili tutti i passaggi, salvo le eccezioni previste dalla norma.
- La motivazione del provvedimento giudiziario deve consentire di verificare che la procedura normativa sia stata correttamente applicata. L’assenza di tale ricostruzione può comportare la cassazione e un nuovo esame, senza che ciò attribuisca automaticamente il beneficio richiesto.
- Un motivo processuale ulteriore può restare assorbito quando la sua decisione dipende da un nuovo esame di fatti o presupposti che il giudice di rinvio deve prima accertare.
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