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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22615/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di irrogazione sanzioni relativo alla mancata compilazione e/o trasmissione delle dichiarazioni degli studi di settore. La contribuente sosteneva di essere esentata dagli adempimenti fiscali per avere sede nel c.d. cratere del sisma Abruzzo 2009; in subordine invocava la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 78/2010, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 6 aprile 2009 e delle ordinanze di protezione civile n. 3754/2009, n. 3837/2009 come modificate e integrate dalla n. 3843/2010. Prima dell'esame dei motivi, la ricorrente ha però depositato memoria di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla decisione per adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati ad ADER (rottamazione-quater).

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia espressa della ricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Quanto alle spese, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate, le ha poste a carico della parte rinunciante secondo il principio di causalità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 39, commi 3-bis e 3-ter, d.l. n. 78/2010

    Era la norma invocata dalla contribuente per sostenere la sospensione anche degli adempimenti fiscali e la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione sugli studi di settore, ma la Corte non si è pronunciata nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato come causa speciale di non punibilità invocata in via subordinata dalla contribuente; non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è atto recettizio; gli adempimenti previsti dalla norma sono finalizzati a ottenere l'adesione della controparte e a evitare la condanna alle spese del rinunciante.

  • art. 391 c.p.c.

    In assenza di accettazione della rinuncia, la pronuncia di estinzione può condannare alle spese la parte che ha dato causa al giudizio; se le altre parti aderiscono, la condanna alle spese non è pronunciata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ribadisce che l'ulteriore importo del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, essendo disposizione eccezionale e di stretta interpretazione, limitata ai casi di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 374, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato incidentalmente in relazione alla possibile rimessione alle Sezioni Unite della questione sulla rottamazione-quater, ma non applicato nel caso concreto.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    Citat0 nel passaggio sulla possibile questione interpretativa relativa alla definizione agevolata e agli effetti sui giudizi tributari pendenti, ma non oggetto di decisione nel caso concreto.

  • art. 12-bis d.l. 17 giugno 2025, n. 84

    Richiamato come intervento normativo che chiarisce, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi, che il perfezionamento della rottamazione-quater si realizza con il versamento della prima o unica rata; riferimento incidentale e non decisivo per la lite.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso per cassazione, una volta intervenuta prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio e rende superfluo l'esame dei motivi di impugnazione.
  • Se la controparte non aderisce alla rinuncia, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del rinunciante secondo il principio di causalità.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la norma è eccezionale e opera solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
  • La rinuncia al ricorso è atto recettizio, ma la mancata accettazione della controparte non impedisce la declaratoria di estinzione; incide invece sulla regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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