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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43234/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ragusa che aveva respinto la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. con riferimento al decreto di sequestro preventivo del 06/06/2022. La ricorrente censurava, ai sensi dell'art. 125 c.p.p., la mancanza di motivazione circa la sua partecipazione al reato contestato al capo A (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), sostenendo che l'operazione materiale di inserimento dei dati nella Piattaforma Cessione Crediti sarebbe stata effettuata da terzi (commercialista o CAF) e che il Tribunale non aveva spiegato in cosa consista concretamente la sua condotta partecipativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura della difesa, pur presentata come vizio motivazionale, in realtà chiedeva una rivalutazione delle argomentazioni e degli indizi che attengono alla sfera del merito; in materia di misure cautelari il sindacato non può tradursi in un'anticipata decisione di responsabilità, ma deve limitarsi al controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale (fumus). È stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; menzionato per la forma del processo

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma relativa al riesame in sede cautelare, usata quale fondamento della richiesta presentata dalla difesa

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione del provvedimento; la ricorrente lamentava inosservanza o errata applicazione per mancata motivazione circa la sua partecipazione al reato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla esposizione del motivo in cassazione; le censure sono state enunciate nei limiti richiesti da questa disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese processuali e la somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato

  • Giurisprudenza citata (es. Sez. U n.7 del 23/02/2000, Mariano; Sez. 6 n.45908 del 16/10/2013, Orsi; Sez. 3 n.37451 del 11/04/2017, Gazza)

    Richiamate per il principio che nel sindacato sulla misura cautelare non si può anticipare la decisione di merito; i vizi motivazionali sono ammissibili solo se consistono nella totale mancanza di motivazione o nella mera apparenza degli argomenti posti a base del provvedimento

Massime di principio

  • Le impugnazioni contro provvedimenti cautelari che lamentano carenze motivazionali devono dimostrare l'assoluta mancanza di motivazione o la mera apparenza delle argomentazioni: non è sufficiente una critica alla valutazione degli indizi o al merito.
  • Il sindacato giudiziario sulle misure cautelari è limitato al controllo della compatibilità tra i fatti accertati e la fattispecie di reato (fumus), senza entrare nel merito della responsabilità penale o nella valutazione approfondita degli elementi di prova.
  • Per contestare efficacemente la partecipazione personale agli illeciti (es. sostenendo che atti materiali furono compiuti da terzi come commercialisti o CAF) è necessario produrre elementi concreti e precisi già nella fase di riesame; in Cassazione non si può ottenere la revisione della decisione di merito salvo vizio formale o assoluta carenza motivazionale.
  • Quando si impugna per vizio di motivazione, è strategico evidenziare punti specifici e decisivi mancanti nella motivazione (es. omissione totale di argomentazioni rilevanti) piuttosto che formulare critiche generiche sulla valutazione degli indizi.
  • Le conseguenze processuali di un ricorso inammissibile possono comprendere la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza e l'ammissibilità prima di proporre ricorso evita esborsi aggiuntivi.

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