Sentenza del 30/03/2022 n. 1526 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Studi di settore - Ires - Beni strumentali in uso all'affittuario di azienda - Indicazione in dichiarazione dei redditi - Concorso ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'applicazione dello studio di settore UG40U e sulla corretta indicazione, nel rigo F29 dello studio, del "Valore dei beni strumentali" con riferimento ai beni strumentali mobili facenti parte dell'azienda affittata. Il contestante sosteneva che tali beni non dovessero concorrere alla determinazione del valore dei beni strumentali per lo studio, per evitare duplicazioni o per diversa qualificazione contabile; l'Amministrazione sosteneva invece che quei beni costituiscono asset funzionali ai proventi dell'affitto e debbono essere considerati.
La decisione
La Corte ha ritenuto che sussiste l'obbligo di considerare, ai fini dello studio di settore UG40U e per la determinazione dell'importo da indicare nel rigo F29, anche il valore dei beni strumentali mobili facenti parte dell'azienda affittata. Tali beni sono asset patrimoniali funzionali ai proventi dell'affitto, che costituiscono ricavi da prestazioni di servizi (riporto nei righi pertinenti, es. F01). La Corte ha escluso che ciò determini una duplicazione di valori, spiegando che il quadro D e il quadro F dello studio perseguono funzioni distinte (elementi caratterizzanti vs elementi contabili) e quindi la rilevazione in F è corretta.
Norme richiamate
legge 724/1994, art. 30, comma 1, lett. c) punto 6-sexies
Richiamata come riferimento normativo per gli studi di settore e le modalità di rilevazione; utilizzata per confermare la legittimità dell'interpretazione secondo cui gli elementi patrimoniali funzionalmente connessi all'attività di affitto devono essere considerati nello studio di settore.
TUIR, art. 85, comma 1 (lett. a) e b))
I proventi dell'affitto d'azienda sono qualificati come ricavi di prestazioni di servizi ai fini fiscali e vengono riportati nei righi dei ricavi appropriati (es. rigo F01), giustificando la considerazione degli asset funzionali ai medesimi ricavi.
Cass. civ., sent. n. 10503/2014
Richiamata come precedente favorevole all'interpretazione che include i beni strumentali mobili dell'azienda affittata nella valutazione prevista dallo studio di settore, con motivazione analoga a quella adottata nella pronuncia in esame.
Cass. civ., sent. n. 23165/2020
Ulteriore precedente giurisprudenziale che conferma la distinzione funzionale tra quadri dello studio di settore e la necessità di includere nei valori contabili gli asset strumentali funzionali ai ricavi da affitto d'azienda.
Massime di principio
- Per soggetti la cui attività esclusiva è l'affitto d'azienda, nei moduli/studi di settore (es. UG40U) il valore dei beni strumentali mobili facenti parte dell'azienda affittata va incluso nel rigo relativo al "Valore dei beni strumentali" (rigo F29).
- I beni strumentali dell'azienda affittata costituiscono asset funzionali ai ricavi da affitto e pertanto concorrono alla determinazione del profilo economico dell'impresa locatrice; vanno dunque indicati anche se sono già rilevabili in altri quadri o registrazioni contabili.
- Non si configura duplicazione antieconomica tra le informazioni richieste nei diversi quadri dello studio di settore quando questi hanno funzioni diverse (quadro D per elementi descrittivi/caratterizzanti; quadro F per elementi contabili/economici).
- I proventi da affitto d'azienda si qualificano come ricavi di prestazioni di servizi e devono essere coerentemente dichiarati nei righi dei ricavi previsti dallo studio; la presenza degli asset che generano tali ricavi deve essere documentata.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre documentazione che dimostri la composizione patrimoniale dell'azienda affittata e la relazione funzionale dei beni con i ricavi da locazione, per evitare contestazioni dell'Amministrazione finanziaria.
- Se vi sono beni che non fanno parte dell'azienda affittata o sono dati in uso con diversa titolarità (es. leasing, comodato), va effettuata una valutazione caso per caso per stabilire se debbano essere inclusi nel calcolo del "valore dei beni strumentali".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 405 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 829 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 830 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 1510 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 1513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 1517 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →