Sentenza del 30/03/2022 n. 830 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Deducibilità delle spese di sponsorizzazioni a favore di ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2010 contestando la deducibilità di un costo di sponsorizzazione pari a Euro 39.000,00 corrisposti dalla S.r.l. all'A.S.D. sostenendo la mancata inerenza e congruità (art. 109 TUIR) e proponendo di assoggettare la spesa ai limiti delle spese di rappresentanza (d.m. 19.11.2008, 1,3%). L'Ufficio ha inoltre sollevato osservazioni circa l'antieconomicità e la carenza probatoria dell'atto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il giudice ha ritenuto soddisfatti i requisiti dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 (beneficiario ASD dilettantistica; importo entro il limite; finalità promozionale; effettiva attività promozionale dimostrata con contratto scritto e documentazione fotografica) e ha applicato la presunzione legale assoluta di pubblicità e deducibilità, escludendo ogni sindacato dell'Amministrazione sull'inerenza o sull'antieconomicità. L'avviso di accertamento è stato dichiarato infondato e l'appellante condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 1.000,00 oltre IVA e CAP).
Norme richiamate
art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
art. 90, comma 8, L. 289/2002
stabilisce una presunzione legale assoluta di pubblicità (e quindi di inerenza e deducibilità) per le sponsorizzazioni rese a favore di società/associazioni sportive dilettantistiche, purché siano rispettati i requisiti indicati (beneficiario ASD, limite di spesa fino a Euro 200.000, finalità promozionale, effettiva attività promozionale).
art. 109 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
norma generale sulla deducibilità dei costi per inerenza; la Commissione ha ritenuto che, alla luce della presunzione di cui all'art. 90, comma 8 L. 289/2002, non è possibile sindacare l'inerenza ai fini della deducibilità nel caso in cui i requisiti della presunzione siano soddisfatti.
decreto ministeriale 19.11.2008
regolamenta le spese di rappresentanza (limiti e criteri). L'Ufficio aveva proposto di qualificare la spesa come rappresentanza e limitarne la deduzione, ma il giudice ha escluso l'applicabilità del d.m. 19.11.2008 in presenza della presunzione assoluta di cui all'art. 90/2002.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla legittimazione e alla delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la giurisprudenza della Cassazione indica che la delega di firma a funzionario diverso ha natura di mera delega di firma e può essere verificata tramite indicazione della qualifica.
artt. 39 comma 1 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 d.P.R. n. 633/1972
artt. 39(1), 41-bis d.P.R. 600/1973; art. 54 d.P.R. 633/1972
norme tecniche richiamate nell'avviso di accertamento per il maggior reddito IRES/IRAP e IVA; la sentenza affronta e annulla l'accertamento fondato su tali richiami perché il costo è stato ritenuto deducibile.
Cass. Civ. sez. VI, n. 8981/2017 (giurisprudenza citata)
Cass. Civ. sez. VI, n. 8981/2017
giurisprudenza di riferimento che riconosce la presunzione assoluta di inerenza per le sponsorizzazioni a favore di ASD quando ricorrono i requisiti di legge, precisando che non rilevano ulteriori elementi quali assenza di registrazione del contratto o apparente antieconomicità.
Cass. Civ. sez. V, n. 8540/2020 (giurisprudenza citata)
Cass. Civ. sez. V, n. 8540/2020
conferma che i corrispettivi fino a Euro 200.000 versati ad ASD costituiscono spese pubblicitarie deducibili sulla base della presunzione assoluta prevista dall'art. 90/2002.
Cass. Civ. sent. n. 11013/2019 (sulla delega)
Cass. Civ. sent. n. 11013/2019
afferma che la delega alla sottoscrizione dell'avviso a un funzionario diverso ha natura di delega di firma e può essere attuata mediante ordini di servizio senza necessità di indicazione nominativa, considerando sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 15 comma 1
art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992
norma sulle spese di giudizio: principio della soccombenza; qui utilizzata per liquidare le spese a carico dell'appellante.
d.m. n. 169/2010
regolamento per la liquidazione degli onorari e dei rimborsi professionali; usato per quantificare le spese di giudizio nella misura indicata.
Massime di principio
- Se sono rispettati i requisiti dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 (beneficiario ASD dilettantistica, importo annuo complessivo non superiore a Euro 200.000, finalità promozionale e concreta attività promozionale eseguita), opera una presunzione legale assoluta che qualifica la spesa come pubblicità e ne consente la piena deducibilità, impedendo all'Amministrazione finanziaria di sindacare l'inerenza o la congruità.
- La documentazione richiesta per attivare la presunzione non richiede formalità ulteriori oltre a quelle indicate dalla norma: è sufficiente prova scritta del contratto e prova dell'esecuzione (es. fotografie, esposizione del marchio su divise e cartellonistica). L'assenza di registrazione formale o altre carenze formali del contratto non impediscono l'operatività della presunzione se gli elementi probatori dimostrano l'effettiva sponsorizzazione.
- L'apparente antieconomicità o la presunta mancanza di ritorno commerciale non sono di per sé idonee a negare la deducibilità quando la fattispecie rientra nella presunzione assoluta dell'art. 90/2002.
- Se l'importo complessivo annuo eccede il tetto di Euro 200.000 o il beneficiario non è un'associazione/società sportiva dilettantistica, la presunzione non opera e le spese vanno valutate secondo i normali criteri di inerenza e congruità (art. 109 TUIR) e, se del caso, possono essere ricondotte alle spese di rappresentanza con i relativi limiti.
- In sede procedurale, la validità formale dell'avviso di accertamento non può essere agevolmente annullata per mera mancanza di indicazione nominativa della delega alla firma: la giurisprudenza ammette deleghe di firma rinvenibili anche mediante qualifica del sottoscrittore o ordini di servizio.
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