Sentenza del 30/03/2022 n. 1513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale-Irap - Valore e rapporto percentuale compensi e costi - Autonoma organizzazione -Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sull'applicazione dell'IRAP e, in particolare, sulla sussistenza di una "autonoma organizzazione" in capo al professionista. L'Amministrazione aveva dedotto la presenza di autonoma organizzazione basandosi sul valore assoluto dei compensi e sul rapporto percentuale tra compensi e costi
La decisione
la Corte ha ritenuto che né il valore assoluto dei compensi né il loro rapporto percentuale con i costi costituiscono elementi sufficienti per desumere la sussistenza di un'autonoma organizzazione a carico di un professionista. Ha precisato che compensi elevati possono derivare dal valore specifico dell'attività professionale e che spese anche consistenti possono essere riconducibili a costi strettamente personali (es. studio, veicolo strumentale) che non dimostrano un'effettiva struttura organizzativa. Ne consegue il rigetto della presunzione fondata solo su tali elementi e, quindi, il favore per il ricorrente rispetto all'accertamento basato su tali argomentazioni
Norme richiamate
d.lgs. n. 446/1997, art. 2
l'art. 2 del d.lgs. 446/1997 riguarda la definizione della base imponibile IRAP e i presupposti dell'imposta; la Corte interpreta che per l'applicazione dell'IRAP occorre verificare la concreta esistenza di un'autonoma organizzazione e che tale verifica non può fondarsi unicamente su dati meramente quantitativi quali valore dei compensi o loro rapporto con i costi
Cass. 22705/2016
giurisprudenza conforme che esclude il valore assoluto dei compensi e il rapporto percentuale costi/compensi come prova sufficiente dell'autonoma organizzazione
Cass. 23557/2016
ulteriore pronuncia che conferma il principio secondo cui vanno valutati elementi qualitativi e strutturali e non soli dati quantitativi per accertare l'autonoma organizzazione
Cass. 23552/2016
ulteriore cassazione conforme che ribadisce che costi riferibili all'aspetto personale dell'attività non implicano necessariamente un'organizzazione autonoma
Massime di principio
- Non è sufficiente, per dedurre l'esistenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP, limitarsi ai dati quantitativi (valore dei compensi o rapporto percentuale tra compensi e costi).
- I compensi elevati possono semplicemente riflettere l'alto valore professionale dell'attività e non indicare un'organizzazione produttiva autonoma.
- Spese anche rilevanti possono essere costi di carattere personale e strumentale (es. studio, veicolo) che non dimostrano un'infrastruttura organizzativa volta ad aumentare la produttività indipendente dall'apporto personale del professionista.
- Per accertare la sussistenza di autonoma organizzazione occorre esaminare elementi qualitativi e strutturali: presenza di collaboratori duraturi e non occasionali, organizzazione gerarchica, delega di funzioni, strumenti e processi che consentano un'attività produttiva indipendente dalla sola prestazione personale, investimenti non riconducibili al semplice mantenimento dell'attività personale.
- L'onere della prova circa l'esistenza di un'autonoma organizzazione grava sull'Amministrazione che basa l'accertamento su tale elemento: essa deve fornire elementi probatori concreti e specifici oltre ai meri numeri.
- In pratica, per difendersi efficacemente: conservare e produrre documentazione su contratti e tipologia di rapporti con collaboratori, organigrammi, contratti di locazione di studi distinti dall'abitazione, fatture per investimenti strumentali non riconducibili a uso personale, e ogni elemento che dimostri (o smentisca) l'effettiva organizzazione aziendale.
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