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Sentenza

Sentenza del 30/03/2022 n. 405 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva accertato, a seguito di verifiche sulle tre società partecipate dal ricorrente, l'utilizzo di fatture parzialmente inesistenti e la deduzione indebita di componenti negativi, con rideterminazione dell'imponibile delle società. Poiché le società hanno ristretta base azionaria, l'Amministrazione ha presunto la distribuzione extracontabile ai soci degli utili non iscritti a bilancio e ha tassato il socio F.M. proporzionalmente alla sua partecipazione (accertamento per utili extracontabili per l'anno 2011). Il contribuente contestava l'esistenza degli utili extracontabili, denunciava l'illegittimità di una doppia presunzione (accertamento societario presunto + presunzione di distribuzione al socio) e sosteneva che le somme erano rimaste nella disponibilità della società come sopravvenienze riportate negli esercizi successivi.

La decisione

La CTP di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che le società avessero portato a sopravvenienza attiva i maggiori redditi negli esercizi successivi e quindi non potesse operare la presunzione di distribuzione. La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, accogliendo l'appello dell'Agenzia, ha invece ritenuto insindacabile in questa sede l'accertamento divenuto irrevocabile in capo alle società e legittima la presunzione di attribuzione ai soci in caso di società a ristretta base azionaria. Ha inoltre precisato che l'Ufficio aveva già tenuto conto delle sopravvenienze nel provvedimento di autotutela parziale, per cui la tassazione imputata al socio riguarda le somme residue non contabilizzate come sopravvenienze. Conseguenza: accoglimento dell'appello dell'Amministrazione e rigetto dell'originario ricorso di primo grado; spese compensate tra le parti per il doppio grado di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 218/1997 art. 5 comma 1

    Richiamato in relazione alle procedure di accordo/adesione tra contribuente e Ufficio (inviti/formalizzazioni) che hanno portato alla definizione di parte degli accertamenti societari

  • TUIR art. 44 comma 1 lettera e)

    Norma sulla tassazione degli utili distribuiti ai soci; utilizzata dall'Ufficio per imputare al socio gli utili extracontabili accertati in capo alla società

  • D.Lgs. 546/1992 art. 15 comma 2

    Richiamato in materia di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza reciproca; la CTR ha disposto la compensazione integrale delle spese per il doppio grado

  • Codice di Procedura Civile art. 115

    Richiamato sul tema della contestazione della natura di ristretta base azionaria e delle presunzioni: la ristretta base sociale non è stata contestata e funge da presupposto fattuale per la presunzione di attribuzione

  • Procedimenti e norme procedurali emergenti (es. D.L. n.137/2020 art.27 comma 2 e disposizioni correlate)

    Richiamate esclusivamente per le modalità di svolgimento della causa durante il periodo emergenziale e per la base degli atti processuali esaminati

Massime di principio

  • Se l'accertamento tributario sulla società è divenuto definitivo, il socio non può riallegare nel giudizio tributario la controversia sul merito dell'accertamento societario: l'accertamento definitivo costituisce dato acquisito per l'imputazione al socio degli utili extracontabili.
  • Per le società a ristretta base azionaria opera la presunzione di attribuzione ai soci degli utili non contabilizzati; l'onere della prova contraria grava sul socio, che deve dimostrare con elementi concreti e documentati che i maggiori ricavi sono stati accantonati, reinvestiti o altrimenti rimasti nella disponibilità della società.
  • La presunzione di distribuzione in capo ai soci di società con ristretta compagine non costituisce una vietata presunzione di secondo grado quando si fonda sulla circostanza obiettiva della ristrettezza societaria e del correlato maggiore grado di conoscibilità degli affari sociali.
  • Le rettifiche operate dall'Ufficio in autotutela che escudono determinate sopravvenienze contabili vanno considerate quando si imputano somme al socio: il socio sarà tassato solo per le somme residue non contabilizzate come sopravvenienze o accantonate.
  • Quando l'accertamento societario deriva dalla contestazione di costi indeducibili o fatture inesistenti, la presunzione che il reddito aziendale sia maggiore non è eludibile sostenendo una differenza tra maggiori ricavi e indeducibilità dei costi; la giurisprudenza ricollega pragmaticamente le due situazioni.

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