Sentenza del 30/03/2022 n. 1517 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici Imu-Enti non commerciali residenti - Esenzione ex art. 7, co. 1, lett. I), d.lgs. n. 30 dicembre 1992 n. 504 - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la questione riguardava l'applicabilità dell'esenzione IMU/Ici prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Il giudice ha ritenuto che l'esenzione presuppone due condizioni cumulative: (1) l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente che ne abbia il possesso; (2) l'esclusiva destinazione degli immobili ad attività proprie, peculiari e non produttive di reddito. Di conseguenza l'esenzione non può essere riconosciuta in caso di utilizzazione indiretta, ancorché perseguita per finalità di pubblico interesse.
La decisione
la sentenza ha stabilito che l'esenzione ex art. 7, co. 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992 si applica solo se sussistono entrambe le condizioni (utilizzo diretto e destinazione esclusiva a attività non lucrative); ha escluso l'applicazione dell'esenzione in caso di utilizzazione indiretta degli immobili e ha confermato l'imponibilità nei casi in cui le condizioni non sono soddisfatte. La pronuncia conferma l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. nn. 4502/2012, 2821/2012, 8496/2010, 28160/2008, 18838/2006, 8054/2005, 10827/2005, 18549/2003).
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
l'esenzione prevista si applica esclusivamente agli immobili che sono direttamente utilizzati dall'ente possessore e destinati esclusivamente ad attività proprie, peculiari e non produttive di reddito; non si applica per utilizzazioni indirette
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 73, comma 1, lett. c)
individua i soggetti cui si riferisce la norma tributaria (enti non commerciali); la sentenza collega tale identificazione alla necessità che gli immobili siano utilizzati direttamente da tali soggetti per attività non lucrative
Giurisprudenza richiamata (Cass. e CTR)
Cass. 4502/2012, 2821/2012, 8496/2010, 28160/2008, 18838/2006, 8054/2005, 10827/2005, 18549/2003; CTR Marche Ancona Sez. I, n. 169/2008
la giurisprudenza conferma il principio secondo cui l'esenzione richiede utilizzazione diretta ed esclusiva; precedenti costanti escludono l'esenzione per utilizzazioni indirette anche se perseguono finalità pubbliche
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione l'ente deve essere effettivamente e direttamente utilizzatore dell'immobile: il mero possesso formale non basta se l'uso è svolto da terzi.
- L'uso deve essere esclusivo per attività proprie e non produttive di reddito: l'esenzione non copre l'uso misto o le porzioni destinate a attività commerciali.
- Concessioni, locazioni o comodati d'uso a terzi (anche gratuiti) costituiscono utilizzazione indiretta e normalmente escludono l'esenzione, salvo che l'ente continui a usare direttamente parti rilevanti dell'immobile.
- L'onere di provare il diritto all'esenzione grava sul soggetto che la invoca: è necessario documentare la concreta destinazione d'uso e la titolarità dell'utilizzo diretto.
- Occorre valutare la realtà dei fatti (concrete modalità di impiego dell'immobile) più che la sola qualifica formale dell'ente o la dichiarazione di finalità di pubblico interesse.
- In presenza di utilizzo indiretto per attività di pubblico interesse, la finalità pubblica non è di per sé sufficiente a qualificare l'immobile come esente.
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