Sentenza del 30/03/2022 n. 829 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Liquidazione spese nei processi estinti ai sensi della legge n. 136/2018 ("pace fiscale")
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TVK XXXXXXX relativo all'anno 2006 (maggiori imponibili ai fini IRPEF ex art. 41‑bis DPR 600/73). In appello, durante il giudizio, la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2018); l'Ufficio ha accolto l'istanza e la somma prevista è stata corrisposta, determinando la possibilità di definizione della lite.
La decisione
La Commissione ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2018). Non sono state liquidate spese processuali ("nulla per le spese"). La decisione richiama la giurisprudenza della Cassazione (tra cui sent. n. 21826/20) secondo cui la definizione agevolata comprende il pagamento delle spese processuali che restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2018)
la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi di volta in volta previsti
La norma riconosce al contribuente un diritto potestativo di definizione della lite se ricorrono i requisiti (confluenza del tributo nella giurisdizione tributaria, pendenza della lite, istanza proposta dal medesimo parte che ha introdotto il giudizio, partecipazione dell'Agenzia, pagamento). Al perfezionarsi della definizione opera l'estinzione del processo ai sensi del comma 13.
art. 15 DLgs. 546/1992
Non si applica laddove il processo venga estinto per definizione agevolata: la disposizione sulla liquidazione delle spese a carico della parte soccombente non trova applicazione in presenza di estinzione ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018.
art. 41‑bis DPR 600/1973
Norma richiamata nel procedimento impositivo per determinare maggior materia imponibile; qui è la base dell'avviso di accertamento impugnato, senza che la pronuncia di estinzione incida sul merito dell'accertamento.
Cassazione, sez. trib., sent. n. 21826/2020
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
Principio consolidato per cui la definizione agevolata comprende il pagamento delle spese processuali; il giudice che dichiara l'estinzione non liquida le spese a favore della controparte.
Cassazione, sent. n. 31021/2018
Richiamata a supporto del principio secondo cui la definizione agevolata determina l'estinzione del processo quando ricorrono i presupposti di legge.
Massime di principio
- Se il contribuente presenta domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 e ne sussistono i requisiti (incluso il pagamento), il giudice dichiara l'estinzione del processo ai sensi del comma 13.
- La definizione agevolata comprende anche le spese processuali: tali spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non possono essere liquidate dal giudice a favore della controparte quando il processo si estingue per definizione.
- L'Ufficio non dispone di potere discrezionale per negare la definizione quando risultano adempiuti i requisiti previsti dalla norma; l'ammissione è un diritto potestativo del contribuente subordinato alla verifica dei requisiti e al pagamento.
- Per beneficiare dell'estinzione è fondamentale presentare la domanda prima che la controversia sia definita con sentenza passata in giudicato e procedere al pagamento nei termini previsti; il mancato rispetto di tali condizioni impedisce la definizione.
- L'estinzione per definizione è un effetto procedurale e non una pronuncia sul merito: eventuali conseguenze sostanziali o collateralmente rilevanti vanno valutate caso per caso alla luce del compimento della definizione.
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