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Sentenza

Sentenza del 30/03/2022 n. 1510 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Art.38 c.c. - Responsabilità solidale fra agente in nome e per conto associazione non riconosciuta-Debiti tributari - Sussiste. (prima massima). Accertamento - Associazione nonriconosciuta - Rappresentante legale subentrante -Responsabilità fiscale - Sussiste. (seconda massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa all'accertamento di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 38 c.c.: l'Amministrazione fiscale ha contestato la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (incluso il rappresentante legale subentrante) per debiti tributari dell'ente. Si è dovuto valutare se la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c., applicabile a chi pone in essere atti negoziali per l'associazione, si estenda anche ai debiti fiscali, e quale sia la distribuzione dell'onere della prova tra chi invoca la responsabilità e il soggetto chiamato a rispondere.

La decisione

La Corte ha affermato che la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta comprende anche i debiti tributari dell'ente. Analogamente, il rappresentante legale subentrante è solidalmente responsabile per le obbligazioni fiscali dell'associazione, non essendo esentato dalla responsabilità per la mera mancata ingerenza nella pregressa gestione, dovendo invece provvedere alla redazione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, se necessario, alle rettifiche. Quanto agli oneri probatori: chi invoca la responsabilità dell'agente deve dimostrare gli elementi che configurano la sua qualità di rappresentante e/o gestore (anche parziale); il chiamato a rispondere deve provare la propria estraneità alla gestione dell'ente. La tesi dell'Amministrazione fiscale è stata quindi confermata nei punti essenziali.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La norma identifica la responsabilità solidale di coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta: la Corte la applica anche ai debiti tributari dell'ente, estendendo la responsabilità agli agenti che svolgono attività negoziale riferibile all'associazione, indipendentemente dalla sola forma di rappresentanza formale.

  • Cass. n. 16344/2008

    Giurisprudenza che conferma l'estensione della responsabilità solidale degli agenti dell'associazione non riconosciuta anche ai debiti tributari.

  • Cass. n. 19486/2009

    Conferma e chiarisce il principio secondo cui l'attività concreta negoziale riferibile all'associazione rende soggetti gli agenti solidalmente responsabili anche per obbligazioni fiscali.

  • Cass. n. 4478/2018

    Richiama l'onere della prova sul soggetto che invoca la responsabilità dell'agente e la possibilità per il chiamato a rispondere di dimostrare la propria estraneità alla gestione.

  • Cass. n. 22861/2018

    Ulteriore conferma della ripartizione degli oneri probatori: l'attore deve provare la qualità di rappresentante/gestore; il convenuto può esonerarsi dimostrando di non aver partecipato alla gestione.

  • Cass. n. 3093/2021

    Ribadisce che il rappresentante subentrante ha obblighi specifici (redigere/presentare dichiarazioni, operare rettifiche) e non è esente dalla responsabilità per debiti tributari per la sola circostanza di non aver partecipato alla gestione pregressa.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale ex art. 38 c.c. per chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta si estende anche alle obbligazioni tributarie dell'ente: pertanto l'agente/gestore può essere chiamato a rispondere per debiti fiscali.
  • Il rappresentante legale subentrante risponde solidalmente per i debiti tributari dell'associazione perché è tenuto agli adempimenti fiscali (redazione e presentazione dichiarazioni, rettifiche), anche se non ha partecipato alla gestione precedente.
  • Chi intende far valere la responsabilità personale dell'agente deve provare la qualità di rappresentante/gestore e la riconducibilità degli atti all'attività dell'associazione; il convenuto che neghi la responsabilità deve dimostrare la propria estraneità alla gestione.
  • In sede probatoria è determinante l'esame della concreta attività svolta (atti negoziali, firma di documenti, gestione contabile e bancaria, partecipazione alle decisioni) più che la sola titolarità formale di cariche.
  • Per chi assume funzioni di rappresentanza in un ente associativo non riconosciuto è prudente adottare immediatamente misure di compliance fiscale (verifica dichiarazioni pregresse, integrazioni/ristampe, consulenza fiscale) per ridurre il rischio di responsabilità personale solidale.
  • Per difendersi efficacemente il chiamato a rispondere deve produrre elementi documentali che dimostrino l'assenza di poteri decisionali o di gestione (procure, deleghe, verbali, estratti conto, mancata firma di atti rilevanti).

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