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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7920 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa aveva chiesto il rimborso dell’ICI versata per gli anni 2002-2005 su un fabbricato di proprietà censito in categoria catastale D1, sostenendone la ruralità perché utilizzato per trasformare i prodotti conferiti dai soci. Il Comune aveva negato il rimborso. La Commissione tributaria regionale di Bologna, sezione staccata di Parma, con decisione n. 5/23 del 18 gennaio 2010, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il diniego. Il Comune ha proposto quattro motivi: ha contestato che l’esenzione potesse prescindere dalla categoria catastale; che la ruralità fosse stata riconosciuta senza verificare i requisiti dell’attività agricola e della strumentalità del fabbricato; che la disciplina introdotta nel 2007 potesse applicarsi ai periodi anteriori al 2008; e che la CTR avesse omesso di motivare sulle prove della ruralità. La cooperativa non ha svolto attività difensiva in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo della cooperativa contro il diniego comunale di rimborso: per i periodi 2002-2005 il fabbricato, censito in D1 e non riclassificato in A6 o D10, restava assoggettato a ICI; la ruralità concreta e l’uso per la trasformazione dei prodotti dei soci non bastavano a ottenere l’esenzione senza la pertinente classificazione catastale o l’impugnazione del classamento. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la delicatezza della questione e la presenza di precedenti discordi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) (ICI)

    «l'obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all'imposizione di un tributo che trova il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile del cespite ( D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2) è stato perseguito dal legislatore ( D.L. n. 207 del 2008 , ex art. 23 cit.) mediante, non già l'estinzione dalla classificazione in categoria catastale di ruralità, bensì - e più in radice attraverso l'espunzione di tali unità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativa medesima di fabbricato.»

    La Corte collega l’esclusione dall’ICI alla disciplina catastale: il fabbricato rurale riconosciuto come tale secondo la categoria pertinente è escluso dalla nozione di fabbricato imponibile. La sola destinazione agricola di fatto non consente di ignorare il classamento catastale.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis

    «ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate: (...) i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1, comma 2; (...)»

    La norma individua le attività e le destinazioni che possono fondare la ruralità fiscale dei fabbricati strumentali, includendo la trasformazione dei prodotti agricoli svolta da cooperative. Secondo la decisione, tuttavia, la sussistenza in concreto di tali requisiti non sostituisce la classificazione catastale richiesta per ottenere l’esenzione ICI.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14

    «Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 , e successive modificazioni»

    La disposizione interpretativa esclude dall’ICI le unità immobiliari rurali, ma la Corte la legge nel senso che la ruralità deve risultare attraverso la classificazione catastale pertinente. Se l’immobile è iscritto in una categoria diversa, il contribuente deve impugnare il classamento per far valere la ruralità.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

    «ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 convertito in L. n. 133 del 1994 , e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"»

    La procedura speciale consentiva di chiedere la variazione catastale verso le categorie rurali sulla base dei requisiti posseduti continuativamente dal quinto anno precedente. Nel caso concreto non risultava utilizzata e, comunque, la retroattività quinquennale non copriva i periodi ICI 2002-2005.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

    «le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011 , producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo"»

    La disposizione riconosce effetti alle domande di variazione catastale presentate secondo la procedura prevista dal D.L. n. 70 del 2011, ferma la regola specifica per gli immobili abitativi. La disciplina conferma il ruolo della procedura catastale nel riconoscimento della ruralità.

  • D.M. 26 luglio 2012, art. 1

    «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.»

    La disciplina prevede l’iscrizione dei fabbricati rurali secondo le ordinarie categorie catastali e l’annotazione della ruralità per quelli non censibili in D10. La Corte la considera coerente con la necessità di formalizzare catastalmente il requisito.

  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124

    «le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 , e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»

    La disposizione attribuisce efficacia retroattiva quinquennale alle domande di variazione catastale e alle annotazioni relative alla ruralità. Nel caso deciso, tale retroattività non raggiungeva comunque gli anni d’imposta 2002-2005.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    «Ne segue, in definitiva, l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. , comma 2, mediante rigetto dell'impugnativa proposta dalla cooperativa avverso il diniego di rimborso Ici opposto dal Comune.»

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito, come avvenuto rigettando la domanda della cooperativa contro il diniego di rimborso.

Massime di principio

  • Per l’esenzione ICI dei fabbricati rurali, secondo l’orientamento applicato in questa decisione, non basta dimostrare che l’immobile sia concretamente utilizzato per attività agricole: occorre che la ruralità risulti dal classamento catastale pertinente o dalla procedura catastale prevista per ottenerla.
  • Se un immobile è censito in una categoria non rurale, il contribuente che invoca l’esenzione deve contestare il classamento catastale; finché questo resta invariato, l’immobile è assoggettato all’ICI.
  • L’uso del fabbricato per manipolare o trasformare prodotti agricoli conferiti dai soci può rientrare tra le destinazioni ammesse per la ruralità fiscale, ma non produce da solo l’esenzione quando manca il riconoscimento catastale richiesto.
  • Le procedure di variazione o annotazione catastale possono avere gli effetti retroattivi stabiliti dalla legge, ma occorre verificare se il periodo coperto raggiunga effettivamente gli anni d’imposta per cui si chiede il rimborso.
  • La Cassazione può cassare la decisione impugnata e definire direttamente la controversia nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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