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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11616/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. I motivi di ricorso erano: (1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e censura sul calcolo della quantità di marijuana in suo possesso (si asseriva fossero 5 dosi e non 65), con conseguente esclusione della rilevanza ai fini della cessione; (2) contestazione della recidiva riconosciuta in capo al ricorrente e conseguente prospettiva di estinzione per prescrizione del reato (si sosteneva che, se qualificata come semplice, la prescrizione sarebbe intervenuta prima); (3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in tema di responsabilità e destinazione dello stupefacente ad uso personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte di appello, fondata su elementi oggettivi: lo Scandurra era stato visto uscire dall'abitazione di Roberto Tomaselli; trovato in possesso di 65 dosi medie di marijuana; in casa di Tomaselli rinvenuti altri 2 grammi; nell'abitazione del ricorrente materiale per confezionamento e pesatura. Tali circostanze hanno giustificato la valutazione di destinazione alla cessione e la condanna. Sul piano della prescrizione, la Cassazione ha rilevato che la recidiva è stata riconosciuta e, sebbene il suo effetto sanzionatorio sia stato neutralizzato nel bilanciamento con le attenuanti generiche, ciò non incide sul computo della prescrizione; inoltre la qualificazione diversa della recidiva (semplice vs altra tipologia) non poteva essere proposta in Cassazione perché non dedotta in appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sulla disciplina degli stupefacenti relativa alla detenzione ai fini di spaccio: la Corte ha ritenuto sussistente il delitto in relazione alla quantità di dosi e agli elementi indiziari (materiale per confezionamento), qualificando la condotta oltre il mero uso personale

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi)

    Principio secondo il quale l'aggravante personale riconosciuta ha incidenza sul calcolo della prescrizione anche se i suoi effetti sanzionatori sono stati vanificati nel bilanciamento con le attenuanti

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 6, n. 20275 del 7/5/2013)

    Principio che esclude la possibilità di sollevare in Cassazione per la prima volta questioni di fatto non dedotte in sede di appello (in particolare la diversa qualificazione della recidiva), trattandosi di valutazioni di merito non sindacabili in via di legittimità

Massime di principio

  • La mera contestazione del numero di dosi o della quantità di stupefacente è un tema di merito fondato su valutazioni di fatto: se la motivazione di merito è congrua e fondata su riscontri oggettivi, la Cassazione non la rivede.
  • La presenza di materiale per il confezionamento e di un numero rilevante di dosi costituisce indizio forte della destinazione allo spaccio e giustifica la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio, non semplice uso personale.
  • La recidiva, se riconosciuta, incide sul calcolo della prescrizione anche quando i suoi effetti aggravanti siano neutralizzati nella determinazione della pena tramite il bilanciamento con le attenuanti generiche.
  • Questioni relative alla qualificazione della recidiva o ad altri profili valutativi di fatto devono essere sollevate e dedotte nelle sedi di merito (appello); se non proposte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
  • Per contestare efficacemente una condanna per spaccio è necessario impugnare le valutazioni di fatto già in sede di appello fornendo elementi probatori contrari; in mancanza, l'impugnazione per cassazione sarà dichiarata infondata se la motivazione di merito è congrua.

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