Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32232/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rituale rinuncia formulata dall'imputato tramite difensore munito di procura speciale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, trattandosi di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente e quindi a sua colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto, tramite il difensore munito di procura speciale, ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità ha rinunciato ritualmente al ricorso. La Corte ha ritenuto che tale rinuncia determinasse l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia rituale al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità è riconducibile a colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 27 Cost.

    null

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    n. 186 del 7-13 giugno 2000

    La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è collegata alla riconducibilità dell'inammissibilità alla volontà, e quindi alla colpa, del ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando proveniente dall'imputato tramite difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità è riconducibile alla sua volontà e quindi a sua colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.