Cassazione Penale, Ordinanza n. 32232/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rituale rinuncia formulata dall'imputato tramite difensore munito di procura speciale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, trattandosi di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente e quindi a sua colpa.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto, tramite il difensore munito di procura speciale, ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità ha rinunciato ritualmente al ricorso. La Corte ha ritenuto che tale rinuncia determinasse l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia rituale al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità è riconducibile a colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 27 Cost.
null
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
n. 186 del 7-13 giugno 2000
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è collegata alla riconducibilità dell'inammissibilità alla volontà, e quindi alla colpa, del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando proveniente dall'imputato tramite difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità è riconducibile alla sua volontà e quindi a sua colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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