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Ordinanza

Ordinanza n. 518/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamento omissivo datoriale asseritamente integrante mobbing/bossing, connesso anche al rigetto di domande di trasferimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento di euro 96.016,42, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, deducendo la responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa, quale ex datore di lavoro, per violazione dell'obbligo di protezione della salute e della dignità del lavoratore e per condotte riconducibili al mobbing/bossing. Il TAR ha rilevato d'ufficio una questione di competenza territoriale. Poiché la domanda non riguarda l'impugnazione di un atto, ma l'accertamento di un comportamento inadempiente della pubblica amministrazione, il Collegio ha ritenuto rilevanti, ai fini dell'art. 13, comma 1, c.p.a., gli effetti diretti del comportamento contestato. Secondo la prospettazione del ricorrente, il danno sarebbe derivato dalla risposta negativa alle domande di trasferimento e avrebbe prodotto effetti stressogeni nel luogo di lavoro, individuato in una sede della provincia di Ferrara. Il Collegio ha escluso che possa assumere rilievo la residenza, variabile e modificabile, dell'ex dipendente al momento della proposizione del ricorso, anche perché tale criterio non avrebbe un aggancio normativo e potrebbe rendere sostanzialmente disponibile la scelta del giudice competente.

La decisione

Il TAR Marche non ha definito nel merito la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che, in una controversia relativa alla responsabilità datoriale della pubblica amministrazione per comportamento omissivo e danno da mobbing, la competenza territoriale debba essere individuata con riferimento al luogo di lavoro nel quale il comportamento inadempiente avrebbe prodotto i suoi effetti diretti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a. Poiché la sede di servizio era in provincia di Ferrara, il Collegio ha ritenuto che la competenza dovrebbe spettare al TAR Emilia-Romagna, declinando quella del TAR Marche. Prima di adottare la decisione sulla competenza, ha disposto che le parti possano presentare memorie sulla questione rilevata d'ufficio entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Per le controversie aventi a oggetto comportamenti della pubblica amministrazione, la competenza territoriale deve essere collegata al luogo in cui il comportamento contestato produce i suoi effetti diretti; nel caso di responsabilità datoriale per mobbing, tale luogo coincide con la sede lavorativa, non con la residenza variabile del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di dati personali, per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie fondate sulla responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione quale datore di lavoro, quando la domanda riguarda l'accertamento di un comportamento inadempiente e non l'impugnazione di un atto, la competenza territoriale si determina in base agli effetti diretti del comportamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
  • In una controversia per mobbing o bossing, gli effetti diretti del comportamento datoriale devono essere individuati, di regola, nel luogo di lavoro in cui la condotta omissiva o inadempiente avrebbe inciso sulla salute e sulla dignità del lavoratore.
  • Ai fini della competenza territoriale in controversie di questo tipo, non è decisiva la residenza del ricorrente, soprattutto quando si tratti di un ex dipendente collocato in quiescenza, perché la residenza è modificabile e il suo rilievo potrebbe consentire una scelta sostanzialmente discrezionale del foro, in contrasto con l'inderogabilità della competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDanno da provvedimento illegittimoRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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