Cassazione Civile, Ordinanza n. 16033/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidatore)
La controversia
La controversia non riguarda il merito dell'accertamento tributario, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel decreto di estinzione n. 11207/2024. In quel provvedimento, nell'epigrafe, la parte privata era stata indicata solo come persona fisica, mentre il ricorrente ha chiesto che fosse correttamente riportata la sua qualità di ex liquidatore della società Antares S.r.l.s. La Corte rileva che dagli atti di causa emergeva inequivocamente che il giudizio era stato introdotto dalla società estinta, per il tramite del suo ex liquidatore, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, e che l'erronea indicazione nominativa nel decreto era frutto di mera svista. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che nel decreto da correggere il nome della parte sia rettificato da "SANTOLI RAFFAELE" a "SANTOLI RAFFAELE nella qualità di ex liquidatore della ANTARES S.r.l.s.". Ha inoltre disposto l'annotazione in cancelleria. La decisione si fonda sul principio per cui l'inesatta indicazione di una parte è emendabile quando la corretta individuazione sia certa dagli atti e dal provvedimento da correggere.
Norme richiamate
richiamato come base della declaratoria di estinzione del precedente giudizio per mancata richiesta di decisione entro il termine previsto dopo la proposta di definizione accelerata
richiamato, in combinato disposto con l'art. 380-bis c.p.c., quale fondamento dell'estinzione del giudizio definito con il decreto da correggere
indicato come norma che consente la correzione degli errori materiali nei provvedimenti del giudice
richiamato per la procedura di correzione dell'errore materiale
richiamato nel senso che anche per gli atti della Corte di cassazione è ammessa la correzione di errori materiali o di calcolo
art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014
richiamato per la finzione legale di mantenimento in vita della società estinta ai fini della notificazione dell'avviso di accertamento e della prosecuzione del giudizio
Massime di principio
- L'erronea, incompleta o inesatta indicazione del nominativo o dei dati identificativi di una parte in un provvedimento è correggibile come errore materiale quando, dal provvedimento stesso e dagli atti di causa, la parte corretta sia individuabile in modo inequivoco.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare anche l'epigrafe del provvedimento della Corte di cassazione, se la svista non incide sulla sostanza della decisione ma solo sulla corretta individuazione della parte.
- Nei giudizi relativi a società estinte, la corretta individuazione processuale della parte può dipendere dalla disciplina speciale che prevede il mantenimento in vita della società ai fini delle notifiche e della prosecuzione del rapporto processuale attraverso il liquidatore.
- La procedura di correzione serve a riallineare il testo del provvedimento alla realtà processuale risultante dagli atti, senza riaprire il merito della controversia.
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