Cassazione Penale, Ordinanza n. 21013/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando che i motivi erano diretti a una rivalutazione del merito e che la motivazione della sentenza impugnata era sorretta da argomentazioni logiche e razionali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in rito abbreviato per due episodi, unificati dalla continuazione, di dichiarazione infedele. Con il primo motivo ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza che gli accertamenti fiscali sarebbero stati di natura solo induttiva e che la ricostruzione probatoria sarebbe stata erronea; la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e razionale. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata e non specifica, poiché la Corte di appello aveva valorizzato, ai fini del trattamento sanzionatorio, un precedente della stessa indole, l'elevato importo delle imposte evase e l'intensità del dolo.
Norme richiamate
art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000
norma incriminatrice posta a base della condanna per due distinti episodi di dichiarazione infedele.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la sentenza impugnata sia sorretta da una ricostruzione logica e adeguata del materiale acquisito dai giudici di merito.
- La censura sulla responsabilità penale è manifestamente infondata se si limita a contrapporre al ragionamento del giudice di merito una diversa lettura dei fatti e delle prove, senza individuare reali vizi di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione è assente, apparente o illogica; non è sufficiente contestare in modo generico la valutazione del giudice di merito quando questi abbia indicato elementi ostativi come precedenti specifici, entità del danno o intensità del dolo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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