Cassazione Civile, Ordinanza n. 34197/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo della c.d. quota B della pensione Enpals/gestione speciale lavoratori dello spettacolo, cioè la parte di trattamento riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 in poi. La beneficiaria aveva chiesto che tale quota fosse liquidata sulla base della retribuzione effettivamente percepita, anche se superiore al massimale previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo applicabile, in luogo del limite del d.P.R. n. 1420/1971, l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile continua ad applicarsi anche alla quota B; che l’art. 1, comma 11, d.lgs. n. 182/1997 riguarda solo chi era privo di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o abbia optato per il sistema contributivo; che l’art. 4, comma 8, disciplina solo le aliquote di rendimento da applicare alle fasce di retribuzione, senza eliminare il tetto retributivo; e che il limite non può essere ricavato per relationem da quello della generalità dei lavoratori iscritti all’AGO, dovendosi invece applicare il massimale specifico dell’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La resistente ha eccepito anche l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso e la formazione di un giudicato interno su alcuni capi, ma la Corte ha escluso tale preclusione perché il motivo investiva la questione di fondo sulla perdurante vigenza del massimale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità o improcedibilità e ha ritenuto che non si fosse formato alcun giudicato interno, poiché il motivo metteva in discussione l’assetto complessivo della decisione sulla permanenza del massimale pensionabile per la quota B. Nel merito ha dato continuità all’orientamento già inaugurato da Cass. sez. lav. n. 36056/2022 e consolidato da successive pronunce, affermando che, nella liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non vanno considerate le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
Costituisce il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile anche ai fini della liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; il tetto non è stato abrogato dai successivi interventi normativi.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
Non introduce un nuovo criterio idoneo a superare il massimale del d.P.R. n. 1420/1971; disciplina le aliquote di rendimento da applicare alle fasce retributive, che restano contenute entro il limite legale.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
È richiamato come norma che modifica il precedente massimale, ma non lo abroga.
art. 1, comma 11, d.lgs. n. 182/1997
La Corte recepisce l’impostazione del ricorrente secondo cui opera per soggetti privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o per chi abbia optato per il sistema contributivo, senza incidere sul caso deciso.
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503/1992
Definisce la quota A della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 1993, con applicazione della normativa previgente in via transitoria.
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992
Definisce la quota B della pensione, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 in poi.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamato per recepire per relationem la motivazione del precedente conforme della Corte.
È menzionato nell’eccezione di inammissibilità/improcedibilità, ma la Corte esclude che la mancata specifica censura su tale norma abbia formato giudicato interno.
Massime di principio
- Nella liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo resta applicabile il massimale retributivo previsto dalla disciplina speciale, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa chiaramente desumibile.
- Le disposizioni che regolano le aliquote di rendimento non valgono, da sole, a eliminare il limite massimo della retribuzione pensionabile se non contengono un’espressa deroga al tetto preesistente.
- Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto della sentenza, ma soltanto sull’unità minima di decisione che collega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto.
- Quando la Corte di cassazione ritenga consolidato un orientamento recente sul punto decisivo, può darvi continuità richiamando la precedente motivazione conforme e cassare con rinvio la decisione di merito non allineata.
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