Cassazione Penale, Ordinanza n. 05280/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile la domanda di misure alternative proposta da un soggetto detenuto o comunque sottoposto a esecuzione penale. Contro tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in modo generico, violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato, individuata nella mancanza dell'elezione di domicilio richiesta dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., e quindi non censura specificamente il fondamento dell'inammissibilità dichiarata dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché articolato in motivi generici e non pertinenti rispetto alla ragione effettiva della decisione impugnata, ossia l'assenza dell'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La mancanza dell'elezione di domicilio in rapporto a tale previsione costituisce il reale motivo dell'inammissibilità della domanda di misure alternative.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice di sorveglianza, i motivi devono misurarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata; censure generiche o non pertinenti determinano l'inammissibilità.
- L'assenza dell'elezione di domicilio, quando richiesta dalla disciplina processuale applicabile, può giustificare la declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta al giudice di sorveglianza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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