Cassazione Penale, Sentenza n. 8360/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze: Ariosto deduce violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta mancanza di correlazione tra accusa (amministratore di fatto) e condanna come concorrente extraneus, difetto di motivazione circa l'elemento soggettivo e il contributo causale, nonché illogicità e inversione dell'onere della prova relativamente ai canoni di locazione. Margheritis censura la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello (notifica effettuata al difensore domiciliatario poi risultato deceduto), travisamento del compendio probatorio e mancanza di elementi che lo colleghino ad atti di amministrazione post-dismissione delle cariche; contesta inoltre la qualificazione come amministratore di fatto e la valorizzazione di talune dichiarazioni testimoniali. Entrambe le difese eccepiscono altresì il mancato deposito scritto della requisitoria del Procuratore Generale.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Rileva preliminarmente che la Procura Generale ha chiesto trattazione orale e che quindi non è fondata l'eccezione sul mancato deposito scritto della requisitoria. Sul punto della notificazione di Margheritis la Corte ritiene valida la notifica presso il nuovo difensore, ritenendo che dagli atti risultasse che il decesso del domiciliatario era anteriore e noto nel tempo e che l'imputato aveva nominato un nuovo difensore che ha ricevuto l'atto; quindi l'eccezione di nullità è infondata. Le censure di merito dei ricorrenti costituiscono in massima parte mera rivalutazione del materiale probatorio o doglianze sulla motivazione, profili non sindacabili in cassazione ove non sussistano vizi specifici di diritto; inoltre i motivi sostanziali su dolo e nesso causale sono stati ritenuti adeguatamente esaminati dai giudici di merito. Conseguenze: i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori di legge. La sentenza impugnata rimane quindi confermata nella sostanza.
Norme richiamate
Il principio di correlazione imputazione-sentenza non è violato quando rimangono immutate le condotte contestate e non vi sia trasformazione radicale della fattispecie; la modifica della qualificazione giuridica (es. da amministratore di fatto a concorrente extraneus) non implica automaticamente violazione se l'oggetto materiale del fatto è lo stesso e l'imputato ha potuto difendersi.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Applicata la prima parte quando dagli atti risulti che l'imputato era in concreto a conoscenza della sopravvenuta impossibilità del domiciliatario e il nuovo difensore ha ricevuto l'atto; in tal caso la notificazione presso il nuovo difensore si considera valida.
artt. 157 e 159 cod. proc. pen.
Norme richiamate come regole alternative per il perfezionamento della notificazione quando non ricorra la fattispecie di cui ad art. 161 comma 4; in assenza di prova che l'imputato conoscesse il decesso del domiciliatario, vanno applicate le disposizioni sugli altri modi di notifica.
Rilevanza degli atti di distrazione ai fini della bancarotta: la lesione dell'interesse patrimoniale della massa è l'evento rilevante e ogni atto distrattivo può assumere rilievo indipendentemente dalla conoscenza preventiva del dissesto; l'entità e la mancanza di giustificazione possono essere indici della consapevolezza dell'agente.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione circa i limiti del sindacato in Cassazione; la Corte può sindacare la correttezza di diritto della decisione, ma non è luogo per una nuova valutazione estensiva della motivazione quando le doglianze attengono alla rivalutazione del materiale probatorio.
art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. 10.10.2022 n.150
La trattazione del ricorso è avvenuta con intervento delle parti e discussione orale ai sensi della normativa aggiornata che disciplina la trattazione dei ricorsi in Cassazione, ratione procedura di discussione orale.
Sanzioni conseguenti all'inammissibilità per colpa del ricorrente: condanna al pagamento delle spese e al versamento di somme per la cassa delle ammende, applicate dalla Corte in relazione alla gravità delle questioni trattate.
art. 110, 219, 223 legge fallimentare
Richiamate dagli appellanti in sede di censura per la qualificazione delle condotte rispetto alla normativa fallimentare; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondate le censure relative a travisamento normativo e di fatto, confermando l'interpretazione dei giudici di merito ove supportata dal compendio probatorio.
Massime di principio
- La corrispondenza tra accusa e sentenza va valutata nella sostanza: cambi di qualificazione giuridica non violano il principio di correlazione se il fatto materiale contestato resta lo stesso e l'imputato ha potuto difendersi concretamente.
- In tema di concorso extraneus nella bancarotta patrimoniale per distrazione, il dolo dell'extraneus consiste nella volontarietà del contributo alle condotte dell'intraneus con la consapevolezza che ciò depaupera il patrimonio sociale; non è necessaria la prova della conoscenza specifica dello stato di insolvenza.
- La Corte di Cassazione non è luogo per una nuova valutazione estensiva del compendio probatorio: molte censure che implichino rivalutazione dei fatti o della credibilità dei testimoni sono inammissibili o manifestamente infondate se la motivazione di merito è logicamente coerente.
- Sulle notificazioni effettuate presso difensori domiciliatari, la morte del domiciliatario determina di regola l'applicazione degli artt. 157 e 159 c.p.p. salvo che dagli atti emerga che l'imputato era a conoscenza del decesso, nel qual caso può applicarsi l'art. 161, comma 4.
- L'omessa produzione di una giustificazione plausibile per introiti che spettavano alla società (es. canoni di locazione incassati dall'imputato) può costituire elemento grave che non richiede inversione dell'onere della prova per ritenere la distrazione.
- Le eccezioni processuali riguardanti la forma di notifiche o la composizione del contraddittorio vanno tempestivamente sollevate e documentate; la nomina di nuovo difensore che riceve l'atto può sanare la notifica se ricorrono le condizioni di legge.
- In caso di ricorso per cassazione, l'assenza di una valida impugnazione o l'instaurazione di censure generiche può comportare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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