Sentenza del 17/05/2017 n. 12250 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi di ruolo prevista dall’art. 12 della L. n. 289/2002, pagando la prima rata, pari all’80% dell’importo dovuto, ma non il saldo del 20% entro il 16 aprile 2004. Impugnato il diniego di condono dell’Agenzia per insufficiente versamento, la società aveva sostenuto che il ritardo nel pagamento del saldo non impedisse il perfezionamento della definizione e che fosse applicabile l’errore scusabile previsto dall’art. 16, comma 9, della stessa legge. La CTP di Cuneo aveva accolto il ricorso e la CTR del Piemonte aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione, l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della L. n. 289/2002: secondo l’Ufficio, il condono si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo, e non è possibile estendere analogicamente all’art. 12 regole previste per altre forme di definizione agevolata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR del Piemonte e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati. Ha stabilito che la definizione ex art. 12 della L. n. 289/2002 è un condono clemenziale e si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo dell’importo dovuto: anche il ritardo nel versamento di una rata successiva alla prima determina la decadenza e l’inefficacia della sanatoria. La buona fede del contribuente non evita tale effetto; nella fattispecie non ricorrevano condizioni di oggettiva difficoltà interpretativa che potessero giustificare l’errore. La CTR dovrà regolare le spese di tutti i gradi, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'efficacia della sanatoria è, quindi, condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata escludono il verificarsi della lite pendente.
La definizione agevolata dei carichi di ruolo si perfeziona soltanto se l’importo dovuto viene versato per intero e nei termini previsti; il pagamento tardivo o omesso di una rata successiva fa venir meno la sanatoria.
L. n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da affermarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum esattamente previsto nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.
Le forme di definizione previste da queste disposizioni sono distinte dal condono clemenziale dell’art. 12: riguardano un accertamento straordinario e non consentono di trasferire automaticamente all’art. 12 le relative regole.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata subordina il beneficio al pagamento integrale entro termini stabiliti, il versamento della prima rata non basta: il mancato o tardivo pagamento delle rate successive comporta la decadenza e l’inefficacia della definizione.
- La buona fede o l’errore soggettivo del contribuente non sono, di per sé, sufficienti a evitare la decadenza da un condono che richiede il pagamento puntuale. L’errore scusabile può rilevare soltanto se ricorrono effettive condizioni di oggettiva difficoltà interpretativa, da verificare concretamente.
- Le regole previste per una particolare forma di definizione agevolata non si estendono automaticamente a un’altra: occorre considerare la struttura e i presupposti specifici della disciplina applicabile.
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