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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35221/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del tribunale di Salerno che aveva rigettato la loro istanza di revoca, ex art. 676 c.p.p., dell'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna del Tribunale di Salerno (sezione distaccata di Eboli) del 12.07.2010 divenuta irrevocabile il 24.04.2011. Hanno dedotto, primo, incompetenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 commi 2 e 4 c.p.p., sostenendo che, in presenza di pluralità di imputati e di due provvedimenti giudiziari divenuti irrevocabili in tempi diversi, la competenza per l'esecuzione spetta alla corte di appello che ha emesso l'ultimo provvedimento rilevante; secondo, che l'ordine di demolizione sopravvissuto a carico dell'esecutore materiale (Torraca Vito) sarebbe privo di titolo esecutivo, poiché non poteva essere legittimamente diretto al mero esecutore dei lavori e dunque non può incidere negativamente sugli interessi dei Muscariello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato il principio dell'unitarietà dell'esecuzione nei procedimenti con pluralità di imputati, per cui la competenza a provvedere in executivis spetta alla corte di appello che ha pronunciato l'ultimo provvedimento rilevante. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per quanto di competenza in ordine alla demolizione contestata. La Corte non ha deciso definitivamente sul secondo motivo, sulla questione della correttezza dell'ordine di demolizione diretto al mero esecutore, limitandosi ad ordinare la trasmissione per le ulteriori determinazioni dell'organo competente.

Norme richiamate

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che consente la revoca di provvedimenti esecutivi collegati alla sentenza (istanza di revoca dell'ordine di demolizione). Nel caso di specie i ricorrenti avevano chiesto la revoca ex articolo 676.

  • art. 665 cod. proc. pen. (commi 2 e 4)

    Norma che disciplina la competenza per l'esecuzione delle sentenze penali; la Corte ha interpretato i commi richiamati nel senso che, nei procedimenti con pluralità di imputati, prevale il principio dell'unitarietà dell'esecuzione e la competenza 'in executivis' spetta alla corte di appello che ha pronunciato l'ultimo provvedimento rilevante.

  • Principio dell'unitarietà dell'esecuzione (giurisprudenza consolidata, Sez.1 n.15452/2025 e Sez.1 n.31778/2020)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in presenza di più imputati, la competenza del giudice d'appello a provvedere sull'esecuzione va affermata non solo per i casi in cui la sentenza di primo grado sia stata riformata, ma anche per gli imputati per i quali la decisione sia stata confermata o per i quali non sia stata proposta impugnazione, al fine di assicurare unità dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza per l'esecuzione tende ad essere unitaria: se vi sono sentenze intervenute in tempi diversi, la corte di appello che ha pronunciato l'ultimo provvedimento rilevante può risultare competente 'in executivis'.
  • In presenza di decisioni contrastanti o temporaneamente differenziate tra primo grado e appello, conviene eccepire l'incompetenza del giudice dell'esecuzione richiamando l'art. 665 c.p.p. e il principio di unitarietà dell'esecuzione per ottenere la trasmissione degli atti alla corte d'appello competente.
  • La semplice sopravvivenza di un ordine di demolizione emesso dopo una sentenza di primo grado non è automaticamente inoppugnabile: va valutata la titolarità del provvedimento e la legittimità della sua imposizione rispetto al destinatario (proprietario vs. mero esecutore).
  • Se l'ordine di demolizione risulta anomalo perché diretto esclusivamente al mero esecutore, può essere utile sollevare specifiche doglianze sul titolo esecutivo dell'ingiunzione al fine di impedirne l'esecuzione, anche se la Corte di cassazione potrebbe rimandare la valutazione al giudice competente.
  • Quando si contestano provvedimenti esecutivi in casi multipli, è strategico chiedere l'annullamento per incompetenza e la trasmissione degli atti alla corte d'appello competente piuttosto che ottenere una decisione definitiva dal giudice dell'esecuzione di primo grado.

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