Cassazione Civile, Ordinanza n. 15174/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo debitore di un conto corrente bancario. Il debitore ha proposto opposizione deducendo, in sostanza, l’illegittimità della chiusura della linea di credito e chiedendo anche il risarcimento del danno; il Tribunale ha revocato il decreto rilevando la mancata prova del credito, anche per il mancato deposito del fascicolo monitorio. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che nell’atto di opposizione non vi fosse una contestazione specifica dell’esistenza e dell’ammontare del credito e che, quindi, operasse l’art. 115 c.p.c. in presenza di fatti non specificamente contestati, con conseguente prova del credito nonostante la mancata produzione del fascicolo della fase monitoria. In cassazione l’opponente ha proposto tre motivi, deducendo: decadenza della banca dalla facoltà di proporre appello; difetto di procura ad litem; insussistenza della prova del credito azionato. Tuttavia il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, pur essendo stata allegata la sua notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., rilevando che la ricorrente aveva dato atto della notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato la relativa relata, né tale documento risultava prodotto dalla controricorrente. Ha inoltre escluso che la verifica di tempestività del ricorso consentisse di superare il vizio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel motivo d'appello per sostenere la ripartizione dell'onere della prova; la Corte d'appello ha ritenuto che il credito risultasse provato per la mancata contestazione specifica, con conseguente superamento della censura sull'assenza di prova documentale piena
invocato dalla banca nell'appello per denunciare una pretesa errata motivazione del primo giudice; nel testo non emerge una autonoma applicazione decisoria della norma da parte della Cassazione
citato dalla banca come norma applicata estensivamente in modo erroneo dal Tribunale, che avrebbe preteso il deposito del fascicolo della fase monitoria
la Corte d'appello lo applica per affermare che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti a base della decisione, sicché il credito bancario doveva considerarsi provato
richiamato per il calcolo del termine breve di impugnazione a partire dalla pubblicazione della sentenza, in relazione alla prova di resistenza sulla tempestività del ricorso
richiamato per escludere l'applicazione del termine lungo quando la parte ricorrente dà atto della notificazione della sentenza impugnata
impone al ricorrente nel giudizio di cassazione il deposito, unitamente al ricorso, dei documenti necessari; la Corte lo collega all'onere di deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata se la notificazione è stata allegata
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
costituisce la base dell'improcedibilità dichiarata per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata
richiamato per escludere che il deposito documentale tardivo possa sanare il mancato tempestivo deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto, in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ha l'onere di depositarne la copia autentica con la relata di notificazione; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso.
- L’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile anche d’ufficio e non è sanata dalla mera mancata contestazione della controparte sulla notificazione della sentenza, quando il relativo documento non sia prodotto nei modi e nei tempi prescritti.
- Quando una parte non contesta specificamente l’esistenza o l’ammontare di un credito, il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione deve essere specifica; la sola deduzione dell’illegittimità della condotta del creditore, accompagnata da domanda riconvenzionale, non equivale necessariamente a contestazione del credito azionato se non investe espressamente esistenza e quantum.
- Il mancato deposito del fascicolo della fase monitoria non consente di superare l’improcedibilità derivante dall’omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la notificazione sia stata allegata dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15142/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15143/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15144/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15145/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15149/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15154/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →