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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23779/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e dell'accettazione da parte dei resistenti; ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese per effetto dell'accordo tra le parti e della definizione della controversia principale.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

Un coerede aveva convenuto in giudizio i fratelli dinanzi al Tribunale chiedendo, previo rendiconto dei frutti prodotti dai beni caduti in successione, lo scioglimento della comunione ereditaria riferita all'asse della madre defunta e, separatamente, lo scioglimento della comunione ordinaria su alcuni immobili già donati in vita dalla stessa madre ai tre fratelli. I convenuti avevano eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e avevano chiesto la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., sostenendo la pregiudizialità di un diverso giudizio di divisione tuttora pendente in Cassazione, avente ad oggetto beni provenienti dalla successione della nonna, beni che sarebbero confluiti anche nell'asse della madre defunta. Il Tribunale aveva accolto la domanda di sospensione. Con il ricorso per regolamento necessario di competenza il ricorrente deduceva: 1) erronea applicazione dei principi sulla divisione ereditaria e sull'universalità della divisione, sostenendo la possibilità della divisione parziale; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per avere il Tribunale sospeso il giudizio in modo eccessivamente rigoroso, senza considerare che i soli beni della de cuius consentivano comunque un progetto divisorio; 3) erroneità della sospensione disposta prima di assegnare il termine per la mediazione sulla domanda riconvenzionale; 4) illegittima estensione della sospensione anche alla domanda di divisione della comunione ordinaria sugli immobili donati; 5) omesso rilievo dell'abuso del diritto e della violazione di buona fede nella richiesta di sospensione. Nel corso del procedimento di legittimità, però, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dalle controparti, con accordo sulla compensazione integrale delle spese e con dichiarata definizione della controversia cui il regolamento ineriva.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato come norma sulla sospensione necessaria per pregiudizialità tra giudizi, oggetto delle censure del ricorrente e della decisione del Tribunale

  • artt. 390 c.p.c. e 391 c.p.c.

    richiamati come base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte

Massime di principio

  • Quando sopravviene rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalle controparti, il giudizio si estingue e la Corte non decide nel merito delle censure proposte.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, non occorre provvedere sulle spese se le parti hanno concordato la loro integrale compensazione.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è invocabile solo in presenza di una effettiva pregiudizialità tra giudizi, ma nel caso esaminato la Corte non si è pronunciata sul merito della questione per intervenuta estinzione.
  • Le censure relative alla divisibilità parziale dell'asse ereditario, alla portata del principio di universalità della divisione e all'estensione della sospensione alla comunione ordinaria restano assorbite quando il ricorso viene ritirato e il processo si estingue.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaCompetenza
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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