Ordinanza n. 950/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sull’istanza diretta a ottenere la copertura delle spese per la somministrazione della terapia ABA al minore
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza su un’istanza relativa alla copertura delle spese per la terapia ABA in favore del minore. Dal testo risulta inoltre che il ricorso comprendeva una domanda di condanna dell’amministrazione all’erogazione dell’intervento comportamentale con metodo ABA, in via diretta o indiretta, nonché una domanda di risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha rilevato il cumulo, nello stesso ricorso, della domanda avverso il silenzio con una domanda di condanna all’erogazione della prestazione sanitaria e con una domanda risarcitoria. Ha quindi ritenuto applicabile l’art. 32, comma 1, c.p.a., disponendo che il ricorso sia trattato con il rito ordinario, all’udienza che sarà successivamente fissata. L’ordinanza non decide nel merito sull’illegittimità del silenzio, sull’obbligo di erogazione della terapia o sulla domanda risarcitoria. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate, in applicazione della disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
In caso di cumulo di domande soggette a riti diversi, il ricorso deve essere trattato con il rito ordinario.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione di dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base nazionale per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo cumula una domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio con domande di condanna e di risarcimento soggette alla trattazione ordinaria, il giudizio deve essere trattato con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.
- La decisione sul rito conseguente al cumulo di domande non implica una pronuncia sul merito delle singole pretese, che devono essere esaminate nella successiva fase del giudizio.
- Nella diffusione di un provvedimento giurisdizionale contenente dati relativi alla salute devono essere oscurate le generalità e ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle persone interessate, nei limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
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