Cassazione Penale, Sentenza n. 22806/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del G.u.p. che ha rigettato l'istanza difensiva di restituzione degli atti al pubblico ministero, chiedendo il rinvio a giudizio per un reato (ricettazione) per il quale è prevista la citazione diretta. Denuncia violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.) in relazione agli artt. 33-sexies e 550, comma 2 c.p.p., sostenendo un vizio nell'esercizio dell'azione penale trattandosi di reato a citazione diretta e l'abnormità del provvedimento del G.u.p., con pregiudizio al diritto di difesa e al principio del giudice naturale precostituito per legge perché non sono stati restituiti gli atti al P.M.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il provvedimento del G.u.p. non è abnorme; l'abnormità sussiste solo per atti avulsi dal sistema processuale o che determinano l'irrimediabile stasi del procedimento. La Corte richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e pronunce successive, ivi inclusa Scarlini) precisando che è cassabile l'ordinanza che restituisca gli atti al P.M. sull'erroneo presupposto della citazione diretta se ciò determina regressione e stasi; al contrario, il rinvio a giudizio disposto dal G.u.p. (qui davanti al giudice monocratico) non è abnorme, non comporta stasi e anzi assicura maggiori garanzie difensive. In conclusione il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e all'ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Queste lettere indicano i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte tuttavia sottolinea che l'invocazione di tali motivi è priva di pregio quando il provvedimento impugnato non presenti i connotati dell'abnormità richiesti per rendere il ricorso ammissibile.
art. 33-sexies cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di restituzione degli atti al pubblico ministero quando il procedimento debba proseguire con citazione diretta. La Corte, richiamando la giurisprudenza, distingue i casi in cui la restituzione fatta dal G.u.p. è abnorme (se determinata da un errore che provoca regressione e stasi) da quelli in cui il mancato rientro degli atti non è abnorme.
art. 550, comma 2 cod. proc. pen.
Norma indicata come referente per i reati per i quali è prevista la citazione diretta. La Corte valuta che l'applicazione della norma non giustifica automaticamente la qualificazione di abnormità quando il G.u.p. dispone il rinvio a giudizio, poiché tale decisione rientra nei poteri valutativi del giudice e non implica stasi processuale.
Massime di principio
- L'abnormità del provvedimento giudiziario esiste solo se l'atto è avulso dall'ordinamento o determina l'irrimediabile stasi del processo; mere illegittimità non sono sufficienti.
- È cassabile l'ordinanza del G.u.p. che restituisca gli atti al P.M. sull'erroneo presupposto della citazione diretta quando ciò comporti regressione dell'azione penale e stasi processuale (es. decisione Scarlini).
- Il contrario (cioè il G.u.p. che dispone il rinvio a giudizio invece di restituire gli atti) non costituisce di per sé abnormità e non è direttamente impugnabile in Cassazione se non sussistono i requisiti di stasi o esercizio di poteri non attribuiti.
- La decisione del G.u.p. di rinviare a giudizio davanti al giudice monocratico non pregiudica il diritto di difesa e può assicurare garanzie partecipative ulteriori; pertanto non configura automaticamente lesione del principio del giudice naturale precostituito.
- Per proporre con successo ricorso per cassazione per abnormità è necessario dimostrare elementi di straordinarietà o di paralisi del procedimento, non soltanto errori di valutazione o interpretazione applicabile nell'ambito dei poteri giudiziari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22727/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22730/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22731/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22732/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22734/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22735/2026 del 19/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →