Cassazione Penale, Sentenza n. 18876/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione di legge processuale per aver utilizzato in decisione la querela della persona offesa relativa al capo C (Erik Jacquemod) senza il consenso difensivo e senza aver escusso il teste Jacquemod, contestando l'acquisizione e l'utilizzabilità di tale querela; 2) vizio di motivazione e insufficienza di prove in relazione al capo B, sostenendo che non esistono elementi che colleghino l'imputato all'autore materiale della telefonata truffaldina (mancanza di riconoscimento vocale, intestazione della carta non dimostrativa della disponibilita effettiva della stessa, carta non sequestrata), e che l'unico elemento posto a base della condanna sarebbe la mera intestazione della poste pay sul quale sono stati accreditati i proventi della truffa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio processuale: dagli atti emerge che in udienza la pubblica accusa ha prodotto le querele e la difesa non si è opposta all'acquisizione, alla chiusura dell'istruttoria né all'utilizzabilità degli atti, sicche il silenzio difensivo è stato interpretato come consenso tacito. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilita perche le censure proponevano una rivalutazione delle prove e una lettura alternativa dei fatti, oltrepassando i limiti del sindacato di legittimità consentito dall'art. 606 c.p.p.; ha inoltre ritenuto che la titolarità della carta, confermata dallo stesso imputato in audizione, e l'accredito dei proventi costituiscano elemento idoneo a fondare un convincimento di concorso nella truffa, salvo prova contraria che il ricorrente non ha fornito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i limiti della motivazione e della forma di esposizione del ricorso in cassazione; la Corte verifica i motivi nei limiti della motivazione sinteticamente esposta dal ricorrente.
art. 493 comma 3 cod. proc. pen.
art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al consenso della difesa all'acquisizione di querela: la Corte ha ritenuto che il consenso possa ritenersi tacito quando la difesa non si oppone in udienza all'acquisizione e alla chiusura dell'istruttoria.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato per enunciare i limiti del controllo di legittimità in cassazione (vizi di motivazione e errori in procedendo): la Corte ha indicato che poteva accedere agli atti a causa di un denunciato errore in procedendo e ha valutato l'eccezione processuale alla luce di tale disposizione.
art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamati per chiarire che il procedimento si è svolto in forma scritta per mancata richiesta di trattazione orale nei termini, legittimando la decisione basata sugli atti scritti.
Applicato per la condanna alle spese processuali derivante dalla inammissibilita del ricorso.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost., sent. n. 186/2000
Citata in relazione al criterio per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita, giustificando la comminazione della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il mancato formale contrasto in udienza all'acquisizione di atti probatori (es. querele) e alla chiusura dell'istruttoria può essere interpretato come consenso tacito della difesa alla utilizzabilità di tali atti in decisione.
- I motivi di cassazione non possono limitarsi a chiedere una diversa valutazione delle prove; bisogna dedurre specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione suscettibili di sindacato in cassazione secondo art. 606 c.p.p.
- La mera intestazione di una carta di pagamento o di un conto sul quale vengono accreditati proventi illeciti costituisce un elemento indiziario rilevante che, se non adeguatamente confutato dal titolare, può giustificare la sua responsabilità, anche a titolo di concorso.
- Spetta al titolare della carta o del conto fornire elementi concreti per superare la presunzione di disponibilità (es. denuncia di smarrimento, furto, prova di uso esclusivo da parte di terzi); affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Questioni processuali attinenti all'utilizzabilità degli atti vanno tempestivamente sollevate in udienza: il silenzio o l'assenza di opposizione possono precludere eccezioni successive.
- La mancata richiesta di trattazione orale determina il giudizio sul solo materiale scritto, quindi è importante formulare e tempestivamente chiedere mezzi istruttori o audizioni se ritenuti decisivi.
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