Cassazione Penale, Sentenza n. 17576/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare (custodia in carcere) applicata dal G.I.P. di Pescara per il reato di tentato omicidio, deducendo che tale decisione si era basata sulla mancata trasmissione di un video acquisito nel procedimento cautelare. Il Procuratore ha censurato l'erronea applicazione delle conseguenze previste dall'art. 309, comma 10 c.p.p. al caso di una trasmissione incompleta/difettosa tramite il sistema TIAP (il DVD risultava indicato ma non materialmente reperito), e ha altresì sostenuto la non decisività del video, poiché il contenuto era già riprodotto in un'annotazione di polizia giudiziaria correttamente trasmessa con i fotogrammi rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha stabilito che la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309 c.p.p. si verifica solo in caso di omessa trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero e non anche in caso di trasmissione incompleta o difettosa. Nel caso concreto la trasmissione era incompleta (alcuni fotogrammi erano stati allegati all'annotazione di p.g.) e dunque non ricorrevano i presupposti per la perdita di efficacia. La Corte ha altresì ricordato che, se il Tribunale ritiene necessaria la visione dell'intero supporto informatico, deve richiederne l'invio e può rinviare la decisione entro il termine di dieci giorni. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di L'Aquila per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La Corte interpreta il comma 5 come riferito alla perdita di efficacia della misura in caso di omessa trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero; la trasmissione incompleta o difettosa non comporta automaticamente tale perdita. Il comma 10 disciplina le conseguenze di omessa trasmissione ma non è applicabile ai casi di trasmissione difettosa. Il comma 7 è richiamato per la competenza a decidere in sede di rinvio.
Norma richiamata nel motivo di ricorso per censurare la motivazione del provvedimento impugnato (vizi di motivazione/erronea applicazione della legge penale procedurale). La Cassazione ha ritenuto fondata la censura petita dal ricorrente.
Massime di principio
- Va distinta l'omessa trasmissione degli atti, che può determinare la perdita di efficacia della misura cautelare, dalla trasmissione incompleta o difettosa, che non produce automaticamente tale effetto.
- Se nel pacchetto trasmesso al riesame risultano elencati atti o supporti che non risultano materialmente reperiti, il tribunale deve attivarsi (richiedere il reinvio o integrare gli atti) anziché dichiarare immediatamente la perdita di efficacia; può rinviare la decisione sino al termine di legge (circa dieci giorni dal primo invio) per acquisire il materiale mancante.
- Il pubblico ministero non è necessariamente obbligato a trasmettere integralmente supporti informatici (es. video) quando il loro contenuto è compiutamente riprodotto e documentato nell'annotazione di polizia giudiziaria con i fotogrammi o descrizioni rilevanti.
- Per dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare occorre la certezza della mancata trasmissione degli atti: la semplice mancata reperibilità nel fascicolo non è sufficiente, posto che può trattarsi di smarrimento o errore di cancelleria.
- In situazioni analoghe, il giudice del riesame deve prima valutare la rilevanza dell'atto mancante e, se lo ritiene necessario, ordinare tempestivamente il nuovo invio o la produzione del supporto prima di annullare la misura cautelare per presunta omissione.
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