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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20696/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società ricorrente, confermando l’impostazione della Corte d’appello che aveva rimesso la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a precetto promossa da una società nei confronti di un lavoratore, in relazione al diritto di quest’ultimo di procedere esecutivamente per euro 24.642,00. In primo grado il Tribunale aveva accolto l’opposizione, dichiarando insussistente tale diritto ed escludendo l’azione esecutiva. In appello, il lavoratore aveva censurato la decisione di primo grado anche per profili connessi alle proprie domande riconvenzionali, ritenute dal giudice d’appello ammissibili; la Corte d’appello, rilevando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS quale litisconsorte necessario rispetto a una domanda riconvenzionale volta alla costituzione della posizione previdenziale conseguente a differenze retributive e a contestazioni sull’inquadramento e sulla durata del rapporto, ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello, dedotta come violazione dell’art. 112 c.p.c.; (2) violazione del giudicato interno, assumendo che l’ordinanza del 18 maggio 2017 avesse contenuto decisorio sull’inammissibilità della riconvenzionale; (3) non riproponibilità in appello di domande asseritamente abbandonate in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili: quanto al primo, perché l’omessa pronuncia riguarda solo domande o eccezioni di merito e non le questioni processuali; quanto al secondo, perché la questione non teneva conto che la Corte d’appello aveva fatto riferimento alla successiva sentenza di primo grado, non all’ordinanza; quanto al terzo, perché la Corte territoriale aveva comunque valorizzato l’esistenza di più domande riconvenzionali e la loro ammissibilità, sicché la censura non coglieva la ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non per le questioni processuali; per queste ultime occorre censurare l’eventuale soluzione implicita erroneamente data dal giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    In presenza di nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, il giudice d’appello deve rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio e la rinnovazione del giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Costituisce il parametro per il contributo unificato cui è commisurato l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda soltanto domande ed eccezioni di merito; le questioni processuali non integrano tale vizio, dovendo semmai essere denunciate come violazione di specifiche norme processuali o come errore nella soluzione implicitamente adottata.
  • La parte che invochi il giudicato interno deve confrontarsi con l’effettivo contenuto decisorio del provvedimento richiamato e con la successiva statuizione del giudice di merito; non basta attribuire natura decisoria a un’ordinanza se la successiva sentenza ha nuovamente esaminato la questione.
  • La censura per riproposizione in appello di domande asseritamente abbandonate è inammissibile se non si confronta con la concreta ricostruzione del giudice di merito circa la pluralità delle domande e la loro persistente ammissibilità.
  • Quando una domanda riconvenzionale implica la costituzione o modifica di una posizione previdenziale, l’ente previdenziale interessato può essere litisconsorte necessario, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio e rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. in caso di sua mancanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLitisconsorzio necessario
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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