Cassazione Penale, Ordinanza n. 36310/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e manifestamente infondate, poiché la Corte di appello in sede di rinvio aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nei limiti del dictum rescindente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari pronunciata in sede di rinvio. Il ricorrente lamentava, in sintesi, l'omessa rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e manifestamente infondato, perché la Corte di appello, in sede di rinvio e nel rispetto del dispositivo della sentenza rescindente, era stata investita solo della valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e aveva già concesso le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. Non emerge dal testo una diversa questione di merito sulla responsabilità, ma solo un tema di trattamento sanzionatorio e di correttezza del giudizio di rinvio.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa rideterminazione della pena; la Corte non accoglie la censura, ritenendola generica e infondata alla luce di quanto già deciso in rinvio.
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
Norma evocata dal ricorrente per il mancato riconoscimento dell'attenuante; la Corte osserva che il giudice di rinvio aveva comunque concesso le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nei limiti dell'annullamento rescindente.
La Corte rileva che la Corte di appello, in sede di rinvio, aveva già concesso le circostanze attenuanti generiche, conformandosi al dispositivo della sentenza rescindente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri in modo generico una decisione di rinvio quando il giudice di merito abbia già provveduto nei limiti esatti del dispositivo rescindente.
- La doglianza sulla pena o sulle attenuanti deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, se la censura è meramente assertiva o non si misura con quanto già statuito, il ricorso è manifestamente infondato.
- Quando la sentenza rescindente delimita l'oggetto del rinvio a una sola questione, il giudice di rinvio non è tenuto a riesaminare profili estranei a tale perimetro; il controllo di legittimità si arresta se la Corte territoriale ha rispettato tali limiti.
Come è indicizzato
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