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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37363/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi impugnano l'ordinanza che aveva confermato le misure cautelari applicate il 17/04/2025: arresti domiciliari per Enrico D'Ambrosio e custodia cautelare in carcere per David Passos Trinidade. Ad entrambi viene contestata, in via provvisoria, la partecipazione a un'associazione finalizzata a delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, con falsificazioni per il riconoscimento di residenze e cittadinanza. Motivi di Passos: errata interpretazione della legge n.91/1992 sul riconoscimento della cittadinanza (iure sanguinis), contraddittorieta' delle valutazioni su accessi e presenze e vizi di motivazione rispetto alle esigenze cautelari; deduzioni di fatto che sollecitano diversa valutazione delle prove. Motivi di D'Ambrosio: travisamento delle intercettazioni (sarebbe stato un investimento immobiliare, non contributo all'associazione), omissione di valutazione di prove documentali (registrazioni contratti, pagamenti tracciati, episodicita' delle forniture di marche da bollo), e inesistenza o insufficienza delle esigenze cautelari per cessazione dei rapporti e risalente fornitura di marche da bollo (2021).

La decisione

Per D'Ambrosio: il ricorso e' stato ritenuto fondato limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata esclusivamente con riferimento alle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuova valutazione ai sensi dell'art.309, comma 7, c.p.p.. La Corte ha motivato che la valutazione di merito sulle intercettazioni non poteva essere riformata in sede di legittimita', ma ha ritenuto che il Collegio del riesame non abbia adeguatamente considerato le deduzioni difensive e la documentazione relativa alla cessazione dei rapporti e alla data dell'ultima fornitura di marche da bollo, elementi rilevanti per l'attualita' del pericolo di reiterazione. Per Passos: il ricorso e' stato dichiarato inammissibile (alcune questioni non erano state dedotte in sede di riesame; altre deduzioni erano censure di fatto non sindacabili in Cassazione). Per l'inammissibilita' e' stata disposta la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria e' onerata degli adempimenti di legge (art.94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • Legge n. 91/1992

    Riferita dalla difesa di Passos in ordine ai requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis; la Corte ha ritenuto che tale questione non fosse stata proposta in sede di riesame e quindi non poteva essere introdotta in Cassazione.

  • Art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata per la valutazione del pericolo di reiterazione dei reati quale presupposto per misure cautelari personali. La Corte sottolinea che l'attualita' del pericolo si desume da elementi soggettivi (personali) e oggettivi (contesto/condizioni di vita) e richiede una valutazione prognostica che il giudice di merito deve motivare concretamente.

  • Art. 309, comma 7, c.p.p.

    Utilizzato per spiegare la competenza a cui rinviare la rivalutazione delle esigenze cautelari dopo l'annullamento parziale dell'ordinanza.

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per i casi di inammissibilita' del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari; l'inammissibilita' comporta responsabilita' per spese e possibile sanzione pecuniaria.

  • Art. 94 disp. att. c.p.p.

    Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte.

  • Principio giurisprudenziale sulla sindacabilita' delle intercettazioni in Cassazione

    La Corte ribadisce che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono questioni di fatto demandate al giudice di merito; la Cassazione puo' sindacare tali valutazioni solo nei limiti della manifesta illogicita' o irragionevolezza della motivazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non e' consentito riformare la valutazione probatoria di merito (es. interpretazione delle intercettazioni): le censure devono concernere violazioni di legge o manifesta illogicita' della motivazione.
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art.274 c.p.p. richiede motivo concreto e attuale: il giudice deve valutare sia elementi soggettivi (personalita', precedenti) sia oggettivi (contesto, persistenza di rapporti o condizioni favorevoli alla recidiva) e deve rispondere esplicitamente alle prove contrarie offerte dalla difesa (es. cessazione rapporti, tempi delle condotte).
  • Questioni di diritto non sollevate in sede di riesame non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; cio' puo' determinare l'inammissibilita' del ricorso.
  • Se il giudice di legittimita' rileva carenze nella motivazione relative a specifici profili cautelari la soluzione corretta e' l'annullamento limitato a quegli aspetti con rinvio per nuovo esame, non la rimozione automatica della misura.
  • L'inammissibilita' del ricorso in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese e, se previste, sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.); l'assenza di giustificato motivo di esonero implica applicazione della sanzione.
  • In fase cautelare il giudice deve motivare in modo puntuale la ragione per cui misure meno afflittive sarebbero insufficienti; affermazioni generiche sulla necessita' di misure piu severe possono essere motivo di annullamento parziale se non adeguatamente supportate.

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