Ordinanza n. 3562/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento dell’esito della prova pratica del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda», svolta in data 25 luglio 2025, nella parte l’odierno ricorrente ha ottenuto un punteggio totale di 15/20 punti, inferiore a quello legittimamente spettante; - dell’elenco dei candidati risultati idonei alla prova pratica del concorso (di estremi non noti e non conosciuti), nella parte in cui l’odierno ricorrente risulta incluso con un punteggio totale di 15/20 punti, inferiore a quello legittimamente spettante; -della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda», pubblicata in data 12.11.2025, nella parte l’odierno ricorrente non risulta incluso, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante; -della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda», non ancora pubblicata dalla p.a., nella parte l’odierno ricorrente risulta collocato in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante; -dell’Avviso pubblicato in data 12.12.2025 sul sito web ufficiale della p.a. concorsuale con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria finale del concorso, nel limite dei posti utile a ricoprire le vacanze presso le sedi residue, già rese note con Avviso del 28 novembre u.s., nella parte in cui l’odierno ricorrente risulta collocato in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante; -dell’Avviso del 05.12.2025 pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. concorsuale, recante l’elenco delle assegnazioni, integrato con gli Uffici di destinazione, nella parte in cui l’odierno ricorrente risulta collocato in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante; -del provvedimento Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID pubblicato in data 28.11.2025, con cui è stata disposta l’assunzione dei vincitori del concorso de quo, risultati assegnatari di sede in esito alla relativa procedura di scelta, nella parte in cui non è incluso l’odierno ricorrente, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante; -dell’elenco degli assegnatari e della relativa sede assegnata, pubblicato sul sito web ufficiale della procedura in esame in data 28.11.2025, nella parte in cui non è incluso l’odierno ricorrente, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante; -dell’avviso pubblicato in data 21.11.2025 sul sito web ufficiale della p.a., nella parte in cui non è incluso l’odierno ricorrente, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante; -dell’avviso pubblicato in data 13.11.2025 sul sito web ufficiale della p.a., relativo alle modalità di pubblicazione della graduatoria finale del concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente; -dell’elenco delle sedi residue (pubblicato in data 12.12.2025), nella parte in cui non è contemplata alcuna sede sita in Sicilia o nel Sud Italia; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova pratica pari a 15 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante; -della scheda di valutazione della prova pratica svolta dal ricorrente, trasmessa dalla p.a. con provvedimento del 01.12.2025, all’esito dell’istanza di accesso agli atti ritualmente presentata dal ricorrente, in quanto lesiva degli interessi del ricorrente; -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della PA, in data 20.06.2025, recante le istruzioni e le Modalità operative di svolgimento della prova pratica, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - delle modalità in cui la procedente ha predisposto e fatto svolgere la prova pratica nella giornata in cui è stato valutato il ricorrente: con carente numero di cronometristi in loco nonché, altresì, senza la previa verifica del perfetto funzionamento degli strumenti utilizzati per la misurazione dei relativi tempi di prova; - ove interpretato in malam partem, dell’articolo 7 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento della prova pratica del concorso gravato; -di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito della prova pratica del concorso, con attribuzione di 15/20 punti, e gli atti conseguenti relativi alla graduatoria, all’assegnazione delle sedi e all’assunzione dei vincitori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esito della prova pratica del concorso per 1000 posti di conducente di automezzi, sostenendo che il punteggio di 15/20 fosse inferiore a quello spettante. Ha dedotto l’illegittimità delle modalità di predisposizione e svolgimento della prova, in particolare per il carente numero di cronometristi presenti e per la mancata previa verifica del perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione dei tempi. Ha inoltre contestato la scheda di valutazione, le istruzioni operative, l’interpretazione dell’art. 7 del bando ove ritenuta penalizzante, nonché gli atti successivi — graduatorie, assegnazioni, scorrimento e assunzione dei vincitori — nella parte in cui non gli consentivano di partecipare alla scelta della sede e lo collocavano al 1052° posto degli idonei, con punteggio complessivo di 49. Considerata la difficoltà di individuare tutti i potenziali controinteressati, il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e la fissazione dell’udienza pubblica.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto che la posizione giuridica dedotta potesse essere adeguatamente tutelata mediante la fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del testo integrale del ricorso e dell’ordinanza, unitamente a un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, i provvedimenti impugnati, il sunto dei motivi, l’indicazione dei controinteressati e le modalità di consultazione del processo. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e inserire sulla home page un collegamento alla sezione “Atti di notifica”. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. È stata fissata l’udienza pubblica del 16 settembre 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
La controversia è stata rinviata alla pubblica udienza di trattazione, ritenendo che la posizione dedotta potesse essere tutelata mediante la fissazione dell’udienza pubblica.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
Consente di autorizzare, quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, la notificazione per pubblici proclami secondo modalità stabilite dal giudice.
Richiamato quale base normativa per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
Richiamato quale base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il numero dei potenziali controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta della parte, la notificazione per pubblici proclami, prescrivendone puntualmente modalità, contenuti e durata della pubblicazione.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre all’amministrazione la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del ricorso e del provvedimento giudiziario, con l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, dei motivi di ricorso e dei controinteressati.
- Il giudice può subordinare la procedibilità del ricorso al rispetto di termini perentori per la pubblicazione degli atti e per il deposito della relativa prova in giudizio.
- In una controversia concorsuale non ancora definita nel merito, il giudice può fissare direttamente la pubblica udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando ritenga che la posizione giuridica dedotta possa essere adeguatamente tutelata mediante la trattazione ordinaria.
Come è indicizzato
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