Cassazione Penale, Ordinanza n. 37146/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso per ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, commessa in data antecedente e prossima al 22 agosto 2019, con contestazione e riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale. Nel ricorso per cassazione la difesa sosteneva, da un lato, la violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p., deducendo che non sarebbe stata raggiunta la prova dell'elemento soggettivo del reato, poiché l'assegno era stato ricevuto come pagamento dell'affitto di un alloggio condiviso con un terzo; dall'altro lato, lamentava vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, assumendo che il giudice di merito non avesse considerato tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, avendo il giudice di merito motivato in modo логicamente e giuridicamente corretto sull'inverosimiglianza della versione difensiva e, conseguentemente, anche sull'elemento soggettivo del reato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza sul trattamento sanzionatorio non era stata specificamente dedotta in appello, risultando quindi preclusa in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; in appello era stata formulata solo una richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ne richiama l'elemento soggettivo e l'attenuante del quarto comma, ritenendo non sindacabile in cassazione la valutazione di merito sulla sua sussistenza.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Indica il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto in concreto diretto a contestare la ricostruzione dei fatti e quindi inammissibile in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Indica il vizio motivazionale dedotto contro il trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata reputata non deducibile perché non proposta specificamente in appello.
La Corte lo applica come regola di preclusione: in cassazione non possono essere dedotte questioni non specificamente prospettate nel giudizio di appello.
Norma richiamata dalla difesa per sostenere l'omesso esame di elementi rilevanti nella determinazione della pena.
Richiamato come oggetto della richiesta difensiva in appello, limitata all'attenuante prevista per la ricettazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché la ricostruzione del compendio probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non è censurabile in cassazione quando sia logicamente coerente e giuridicamente corretta, anche se la difesa prospetta una lettura alternativa dei fatti.
- Le questioni non dedotte in modo specifico in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso è inammissibile quando la doglianza presuppone una censura non formulata nel giudizio di merito.
- Nel giudizio di cassazione la contestazione del trattamento sanzionatorio richiede che la censura sia stata previamente proposta al giudice di appello in termini specifici, non essendo sufficiente un generico richiamo ai criteri di commisurazione della pena.
- La mera allegazione di una diversa spiegazione della provenienza del bene ricevuto non basta a escludere la responsabilità per ricettazione se il giudice di merito abbia motivato in modo non illogico sulla provenienza illecita del bene e sulla non credibilità della versione difensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36972/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36977/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36979/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36980/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36982/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36983/2025 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →