Cassazione Penale, Sentenza n. 27434/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in sede esecutiva tra quattro condanne: 1) Tribunale di Frosinone 2/05/2019 per truffa continuata aggravata (gennaio 2014 - novembre 2015); 2) Tribunale di Cassino 31/05/2022 per appropriazione indebita aggravata (21/12/2016); 3) Tribunale di Frosinone 28/06/2021 per truffa (data anteriore a gennaio 2016); 4) Tribunale di Frosinone 29/11/2021 per truffa continuata (2016-2017). La ricorrente sosteneva omogeneità delle modalità, identica oggettività giuridica dei reati contro il patrimonio e distanza spazio-temporale limitata, invocando la continuità del disegno criminoso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione perché: l'appropriazione indebita non presenta modalità fraudolente; le condotte truffaldine, pur numerose, differivano dal punto di vista esecutivo; esiste un arco temporale di oltre due anni tra le condotte (quasi tre anni di iato); i luoghi di consumazione sono disomogenei nel basso Lazio; le determinazioni a delinquere risultano in gran parte estemporanee e non pianificate in un unico disegno criminoso, salvo il fine di profitto (che non è sufficiente a unificare). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la stessa verifica sostanziale prevista in fase di cognizione: valutazione di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause, modalità della condotta, sistematicità e pianificazione) e la prova che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo), Rv. 270074
principi richiamati circa i criteri per il riconoscimento della continuazione
La giurisprudenza di legittimità richiede un'approfondita verifica di molteplici indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, pianificazione) e non ammette la continuazione sulla base di valutazioni superficiali o della mera presenza di alcuni indici se i successivi reati sono frutto di decisioni estemporanee.
Sez. 1, n. 37584 del 2019 (non mass.)
principio secondo cui il fine di profitto non ha capacità unificante
Il mero fine di ottenere un profitto non basta da solo a far sorgere un quadro di continuazione tra reati; è necessario il complesso degli altri indici di unitarietà e pianificazione.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Disposizione applicata per caricare le spese processuali sulla parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la presenza congiunta di più indicatori (omogeneità del bene giuridico protetto, analogia delle modalità, contiguità spazio-temporale, pianificazione e sistematicità); la presenza di uno solo o di pochi elementi non è sufficiente.
- Distanze temporali rilevanti (anni o cesure evidenti) e modalità esecutive differenti indeboliscono fortemente la tesi della continuazione.
- La differenza di natura della condotta (es. appropriazione indebita senza frode vs. truffa con frode) può escludere l'unicità del disegno criminoso.
- Il fine di profitto, da solo, non unifica reati diversi: serve dimostrare che gli atti successivi erano programmati già al momento del primo reato.
- In sede esecutiva il giudice esercita una valutazione fattuale e logica che la corte di legittimità sindaca solo se illogica, contraddittoria o carente: le valutazioni ben motivate del giudice dell'esecuzione sono difficili da superare in cassazione.
- Per sostenere una richiesta di continuazione è utile produrre prove concrete di programmazione (comunicazioni, schemi ripetuti, collegamenti tra vittime o mezzi usati, cronologie che dimostrino contiguità) e documentare l'identità sostanziale delle modalità operative.
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