Cassazione Penale, Sentenza n. 45223/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giacomo Sarti con sentenza della Corte di appello di Firenze del 20/02/2020 (irrevocabile il 13/01/2022). Il Procuratore generale sosteneva che, al momento in cui la predetta sentenza è divenuta irrevocabile, era già divenuta irrevocabile una precedente condanna inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa del 02/10/2019 (irrevocabile il 03/07/2020) che comportava una pena di tre anni, configurando così la causa ostativa prevista dagli artt. 164 e 168 cod. pen. e giustificando la revoca di diritto del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Firenze che aveva respinto la richiesta di revoca e ha disposto il rinvio alla Corte di appello in funzione di giudice dell'esecuzione per nuovo esame dell'istanza, in applicazione del principio di diritto per cui la sospensione condizionale concessa in assenza di una causa ostativa originaria va revocata quando, prima dell'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, si è però determinata una causa ostativa (ossia è divenuta irrevocabile una precedente condanna che impedisce la concessione).
Norme richiamate
Definisce i limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena e indica le cause ostative (quarto comma). La Corte ha richiamato che la presenza successiva di una causa ostativa rileva ai fini della revoca del beneficio anche se non esisteva al momento della concessione
Regola la revoca della sospensione condizionale. Il terzo comma (introdotto dalla legge 26 marzo 2001 n.128) stabilisce la revoca quando la sospensione è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma; la Corte ha interpretato che ciò comporta la revoca anche se la causa ostativa si è formata dopo la concessione ma prima dell'irrevocabilità
Giurisprudenza consolidata (Sez.1 e Sezioni Unite)
Sez.1 n.906 del 09/10/2019 dep.2020 Rv.277971-01; Sez.1 n.998 del 05/11/2008 dep.2009 Rv.242506; SS.UU. n.37345 del 23/04/2015 (Longo)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione concessa oltre i limiti dell'art.164 comma 4 anche quando la causa ostativa sia intervenuta in un momento successivo; inoltre la sentenza Longo chiarisce che la conoscenza o conoscibilità della causa ostativa da parte del giudice che ha concesso il beneficio non è rilevante per l'operatività della revoca
Massime di principio
- Se, prima dell'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale, è divenuta irrevocabile una precedente condanna ostativa, il beneficio deve essere revocato anche se al momento della concessione la causa ostativa non esisteva.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare la cronologia dei passaggi in giudicato delle sentenze (non la sola data dei fatti) per valutare la sussistenza di cause ostative al momento dell'irrevocabilità del provvedimento che ha concesso la sospensione.
- La revoca si impone per preservare la coerenza del sistema sanzionatorio: la legittimità sostanziale al momento dell'irrevocabilità prevale sulla legittimità formale al momento della concessione.
- La conoscenza o conoscibilità della precedente condanna da parte del giudice che ha concesso la sospensione non impedisce la revoca successiva; rileva l'evento temporale della irrevocabilità.
- In casi similari è prudente che la parte pubblica segnali tempestivamente al giudice dell'esecuzione ogni mutamento della situazione processuale relativo a passaggi in giudicato che possano integrare cause ostative
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