Cassazione Penale, Sentenza n. 29784/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare personale relativo a un soggetto indicato come partecipe di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di beni culturali e contro il patrimonio, nonché di reati fine. Il Tribunale del riesame aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge per asserita perdita di efficacia della misura cautelare per mancato rispetto dei termini per la decisione del riesame; 2) violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione per omessa valutazione delle note difensive depositate in udienza, contestando inoltre la motivazione sulla gravità indiziaria e sostenendo che il titolo cautelare fosse stato illegittimamente integrato da un successivo provvedimento del GIP per colmare lacune della prima ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine per la decisione del riesame decorre dal momento in cui il giudice riceve gli atti indispensabili relativi all’ultimo richiedente o comunque ha notizia di averli tutti a disposizione; nel caso concreto gli atti erano pervenuti il 22 dicembre 2025 e la decisione del 2 gennaio 2026 è stata considerata tempestiva. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, rilevando che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla motivazione del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della coerenza logico-giuridica delle ragioni poste a fondamento della decisione, non potendo trasformarsi in una rivalutazione del merito. La motivazione del riesame è stata giudicata puntuale ed esauriente, fondata su un complesso di elementi investigativi (informativa dei Carabinieri specializzati, intercettazioni, traffico telefonico, riscontri sui siti degli scavi clandestini, ricostruzione della filiera del traffico illecito e delle vendite, anche estere, tramite certificazioni false). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamato indirettamente nel quadro dei termini del riesame cautelare personale, in relazione alla decorrenza del termine per la decisione.
richiamato implicitamente quale disciplina del riesame cautelare personale e dei relativi termini di decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame cautelare, il termine per la decisione decorre dal momento in cui il giudice riceve tutti gli atti indispensabili, o comunque ha contezza della loro integrale disponibilità anche rispetto all’ultimo richiedente; non basta la mera data di presentazione dell’istanza per far decorrere il termine finale.
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare personale, il vizio di motivazione sulla gravità degli indizi consente solo il controllo della coerenza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, non una nuova valutazione del compendio probatorio.
- È inammissibile la censura che, formalmente veicolata come vizio motivazionale o violazione di legge, si risolva in una richiesta di rivalutazione alternativa dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice del riesame.
- La motivazione cautelare è sufficiente quando dia conto, in modo puntuale e complessivo, di un quadro indiziario plurimo e convergente, desunto da fonti investigative eterogenee, idoneo a sorreggere il giudizio di gravità indiziaria.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali si accompagna, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29594/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29597/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →