Cassazione Penale, Ordinanza n. 40294/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo un vizio di motivazione in ordine alla pretesa eccessività della pena irrogata per una tentata rapina aggravata. In particolare, ha sostenuto che i giudici di secondo grado non avrebbero applicato la riduzione per il tentativo ex art. 56 c.p. nella sua massima estensione. La Corte di cassazione rileva che la censura era, da un lato, reiterativa di questioni già sottoposte al giudice di appello e da questi esaminate e disattese; dall'altro, era comunque manifestamente infondata perché mirava a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, operazione non consentita in sede di legittimità quando la pena sia stata determinata senza arbitrio o illogicità manifesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata, avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per cui non era possibile riconoscere una maggiore riduzione della pena, valorizzando l'avanzato stadio della condotta tentata e la sua obiettiva gravità.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina del delitto tentato e della relativa riduzione di pena; la doglianza sosteneva che la riduzione non fosse stata applicata nella massima estensione, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata e non deducibile come mera richiesta di diversa quantificazione della pena.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro del potere discrezionale del giudice nella graduazione del trattamento sanzionatorio.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. quale criterio per la determinazione concreta della pena da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- La graduazione della pena, comprese le variazioni dovute ad aggravanti, attenuanti e alla riduzione per il tentativo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione è congrua e non arbitraria.
- In sede di legittimità non è consentita una censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri solo a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e spieghi perché non ritenga di applicare la massima riduzione, potendo valorizzare anche il grado di avanzamento della condotta tentata e la sua gravità oggettiva.
- Le doglianze già dedotte e disattese in appello, se riproposte in cassazione senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non superano il vaglio di ammissibilità.
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