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Sentenza

Sentenza n. 15702/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del provvedimento del 23 febbraio 2026 di esclusione della ricorrente dal concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 27 marzo 2025; - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, notificato in data 23 febbraio 2026, recante valutazione di non idoneità e conseguente esclusione dal prefato concorso; - del giudizio medico espresso nel verbale di valutazione psichiatrica per la Commissione medica del 23 febbraio 2026 e del giudizio medico espresso nel verbale di valutazione psicologica per la Commissione medica del 23 febbraio 2026; - di ogni altro verbale, atto istruttorio ed attività valutativa recanti accertamento dell’idoneità psicofisica della ricorrente adottato dalla commissione medica; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 13 del Bando di concorso, nella parte in cui prevede che “i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso”; - ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento recante le “Modalità per l’accertamento dei requisiti psicofisici del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato”, nella parte in cui prevede che “il giudizio della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici è definitivo e, in caso di non idoneità del candidato, comporta l’esclusione dal concorso”; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando del 27 marzo 2025 con il quale è stato indetto il “concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato”; - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale; con richiesta di riammissione della ricorrente alle fasi successive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 27.3.2025, previo – ove occorra – espletamento della verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. in relazione alla idoneità psico fisica della ricorrente a prestare servizio nel corpo della Polizia di Stato​.

Giustizia amministrativa202604141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione della candidata dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, disposta il 23 febbraio 2026 a seguito del giudizio di non idoneità psico-fisica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato l'esclusione dal concorso e i verbali del 23 febbraio 2026 relativi agli accertamenti psico-fisici, psichiatrici e psicologici, chiedendo la riammissione alle fasi successive e, se necessario, una verificazione sulla propria idoneità. Ha inoltre contestato, per quanto occorresse, le previsioni del bando e delle modalità di accertamento che attribuivano carattere definitivo al giudizio della Commissione medica e ne facevano conseguire l'esclusione. Il testo non riporta l'articolazione dei singoli vizi dedotti, né il merito delle contestazioni.

La decisione

La ricorrente, con nota depositata il 28 settembre 2026, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dell'esclusione o le contestazioni relative agli accertamenti medici e alle regole concorsuali. Ha compensato le spese di giudizio tra le parti; le eventuali spese di verificazione, non richieste dall'organo incaricato, sono poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati»

    La sopravvenuta dichiarazione della parte di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso e impedisce al giudice di decidere il merito.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto, infine, che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio tra le parti, eccezion fatta per le eventuali spese di verificazione (allo stato non richieste dall’organo incaricato) poste a carico della ricorrente;

    La disposizione è applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale e consente, in presenza di giusti motivi valutati alla luce delle circostanze concrete, la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso: se, prima della decisione di merito, essa dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e il giudice non procede all'esame del merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta, in presenza di giusti motivi desunti dalle circostanze del caso concreto, anche nei casi di rinuncia irrituale; le eventuali spese di verificazione possono essere poste a carico della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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