Cassazione Penale, Ordinanza n. 11196/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Non è stata modificata la decisione di merito, che resta di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta ai sensi del R.D. 267/1942. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale; con il terzo ha lamentato vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di censure già prospettate in appello e disattese, il secondo non deducibile in cassazione perché relativo a un punto della decisione di primo grado non devoluto in appello, e il terzo manifestamente infondato perché la motivazione sul diniego delle attenuanti era adeguata e poteva fondarsi sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
art. 216 R.D. 267/1942
disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta, richiamata per la bancarotta patrimoniale e documentale
art. 219 R.D. 267/1942
norma richiamata ai fini del trattamento sanzionatorio/aggravato connesso alla bancarotta fraudolenta
art. 223 R.D. 267/1942
norma richiamata per la responsabilità penale in ambito fallimentare
art. 606, comma 3, c.p.p.
limita la deducibilità in cassazione delle questioni non devolute al giudice di appello, salvo eccezioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima
art. 62-bis c.p.
non citato espressamente, ma implicitamente richiamato quale base normativa delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto motivato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riprodurre censure già formulate in appello, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili prima; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un nuovo grado di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La censura sulla motivazione relativa all'elemento soggettivo del reato non è ammissibile quando si risolva in una mera contestazione alternativa dei fatti già esaminati dai giudici di merito, priva di specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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