Cassazione Penale, Sentenza n. 49668/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capi A e B). Le censure principali sono: a) violazione ed errata applicazione dell'art. 216 l. fall. con riguardo alla presunta distrazione mediante cessione/affitto di ramo d'azienda (si sostiene che la società fallita non aveva mai avuto la materiale disponibilità del ramo, essendo questi già stato dato in affitto dalla ditta individuale sin dal 21/12/2007, e che pertanto non poteva esservi distrazione); b) contestazione della fondatezza delle scritture contabili e della loro utilizzabilità probatoria; c) per GINO DE MARCO, contestazione del concorso come "extraneus" ritenuto fondato più sul rapporto familiare che su elementi oggettivi; d) per GIACOMO DE MARCO, contestazione dell'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. (danno patrimoniale di rilevante entità) ritenendo che l'affitto non abbia inciso sulla capacità produttiva o che le poste contestate siano mere rettifiche contabili o crediti inesigibili.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto i ricorsi. In dettaglio: il primo motivo di GIACOMO è stato ritenuto manifestamente infondato (la Corte territoriale aveva distinto e ritenuto attendibili le scritture per la ricostruzione e aveva assolto per la bancarotta documentale); i motivi di GINO e il secondo motivo di GIACOMO, che contestavano l'inefficacia del contratto di cessione/affitto e la mancanza di distrazione, sono stati rigettati in quanto la giurisprudenza e la fattispecie dimostrano che la novazione contrattuale con canone esiguo e durata molto estesa ha comportato depauperamento e pregiudizio per i creditori; è stata confermata l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 per il rilevante danno patrimoniale, avendo la corte valutato la perdita della capacità produttiva del ramo d'azienda come elemento aggravante. Conseguentemente le condanne di primo grado per i capi A) e B) sono state confermate e i ricorsi rigettati (con imputazione delle spese processuali a carico dei ricorrenti).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (I.fall.)
Riferito al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione: la sentenza interpreta che la cessione o l'affitto di ramo d'azienda a corrispettivo palesemente inferiore al valore reale o con condizioni tali da privare l'impresa della capacità produttiva integra la fattispecie distrattiva, e che la disponibilità precedente dei beni può essere desunta anche dal bilancio quando quest'ultimo risulti intrinsecamente attendibile
art. 219 legge fallimentare (I.fall.)
La circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" sussiste quando alla sottrazione di beni di rilevante valore corrisponde un danno complessivo per i creditori di analoga entità; la perdita della capacità produttiva del ramo d'azienda è elemento valutabile ai fini dell'aggravante
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la Corte ribadisce che l'extraneus è punibile se ha apportato volontariamente un contributo causale consapevole al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo necessaria la conoscenza specifica del dissesto
art. 80 legge fallimentare (I.fall.)
Richiamato per l'efficacia degli atti che producono effetti anche dopo il fallimento (es. affitti/cessioni) e per spiegare come certe operazioni possano ostacolare l'azione degli organi fallimentari nella liquidazione dell'attivo
Massime di principio
- La cessione o l'affitto di ramo d'azienda può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione se il corrispettivo, la durata o le modalità dell'operazione sono tali da privare l'impresa della sua capacità produttiva o da depauperarne in modo apprezzabile il patrimonio, a danno dei creditori
- La mera appartenenza materiale dei beni a terzi prima della cessione non esclude automaticamente la rilevanza dell'operazione: una nuova novazione contrattuale (es. canone drasticamente ridotto, durata molto più lunga) può costituire un atto distrattivo
- Il bilancio e le scritture contabili, se intrinsecamente attendibili o redatte in conformità alle norme, possono essere utilizzati per desumere la precedente disponibilità dei beni e la dinamica delle operazioni societarie rilevanti ai fini della bancarotta
- Per il concorso dell'extraneus non è necessaria la prova della conoscenza del dissesto; è sufficiente dimostrare un apporto volontario e consapevole che contribuisca al depauperamento del patrimonio sociale
- L'aggravante del 'danno patrimoniale di rilevante gravità' richiede non solo un valore elevato dei beni sottratti ma anche la prova che ciò abbia determinato un danno complessivo significativo per i creditori (es. perdita della capacità produttiva del ramo aziendale)
- Nelle operazioni tra soggetti legati (es. rapporti di parentela), la valutazione di elementi oggettivi (canone, durata, oggetto contrattuale, mantenimento delle passività in capo al cedente) assume rilevanza probatoria per ricostruire la consapevolezza e la natura distrattiva dell'atto
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