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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13363/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto illecito di armi e per resistenza a pubblico ufficiale (fatti del 15/09/2025), annullando invece la misura con riferimento al reato di tentato omicidio, ritenuto mera minaccia aggravata. Il ricorrente deduceva contraddittorietà e vizio di motivazione: sosteneva che la derubricazione a minaccia dimostra la modesta gravità della condotta, che i precedenti penali erano un unico procedimento per il quale era stato prosciolto per particolare tenuità, che l'esibizione della pistola sarebbe stata attestata da un'unica testimone e non costituisce intimidazione collettiva, e dunque che non sussisterebbe il pericolo di reiterazione né l'inidoneità degli arresti domiciliari o del braccialetto elettronico; inoltre contestava la mancata motivazione circa l'inapplicabilità di misure meno afflittive e la presunta contraddittorietà rispetto alla possibile concessione della sospensione condizionale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, indipendentemente dalla derubricazione del tentato omicidio a minaccia aggravata, la conferma della custodia cautelare sui reati di porto e detenzione di armi e di resistenza è adeguatamente motivata. Sono stati valorizzati: il possesso e l'esibizione in luogo pubblico di più armi (pistola e fucile), l'uso di un colpo di pistola contro la vittima, l'allontanamento senza consegnare le armi (con possibile volontà di sviare le indagini o reiterare reati), lo stato di ebbrezza alcolica e il comportamento violento e minaccioso verso i Carabinieri in caserma. La Corte ha ritenuto provata una elevata pericolosità sociale e un concreto pericolo di reiterazione dei reati, motivando l'inadeguatezza degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico (anche per il rischio di evasione e per l'eventualità di reazioni violente immediate contro la vittima o i suoi familiari in un contesto di "faida"). Ha altresì affermato che, trovandosi sussistente il pericolo di reiterazione, non è necessaria una motivazione separata sulla sospensione condizionale della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

    La norma individua il pericolo di reiterazione del reato quale esigenza cautelare idonea a giustificare misure detentive; la Corte ha ritenuto che il possesso e l'uso di armi, l'allontanamento con le stesse e comportamenti volti a sviare le indagini costituiscano elementi concreti per affermare tale pericolo

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina gli adempimenti di trasmissione di copie del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte dispone l'invio della copia del provvedimento al direttore

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866)

    La ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena

    Principio richiamato per spiegare che, trovandosi già valutato il rischio di recidiva/pericolo di reiterazione, non è necessaria una motivazione separata e rafforzata circa l'inesigibilità della sospensione condizionale

Massime di principio

  • La derubricazione di un reato più grave (es. tentato omicidio -> minaccia aggravata) non esclude la legittimità della custodia cautelare se permangono altri reati gravi (es. detenzione e porto di armi) che, nelle concrete circostanze, dimostrano pericolosità e rischio di reiterazione
  • Il possesso e l'uso pubblico di armi, l'esibizione/intimidazione in presenza di più persone e l'allontanamento senza consegna delle armi sono elementi idonei a fondare il pericolo di reiterazione e la necessità della custodia cautelare
  • Comportamenti ostativi alle indagini (es. tentativo di sviare le indagini, non rendere rintracciabili le armi) e lo stato di alterazione (es. ebbrezza) possono rafforzare la prognosi negativa sulla affidabilità del soggetto
  • L'inaffidabilità del soggetto e l'esistenza di una faida o di tensioni proseguenti tra le parti possono rendere inadeguate le misure non detentive, incluso il braccialetto elettronico, quando sussista un rischio concreto di azioni violente immediate o di evasione
  • Una volta accertato il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p., il giudice non è tenuto a motivare separatamente sull'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena

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