Cassazione Penale, Ordinanza n. 30753/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato aveva chiesto l'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, prospettando la propria partecipazione a un percorso trattamentale intramurario e la predisposizione di un programma terapeutico residenziale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo prevalente l'attualità della pericolosità sociale: ha valorizzato numerosi precedenti penali e carichi pendenti, soprattutto per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, commessi sino a epoca recente; ha richiamato ulteriori reati in danno della convivente, tra cui maltrattamenti in famiglia e lesioni personali; ha considerato la recente evasione, le informazioni di polizia sfavorevoli, l'esito dell'osservazione scientifica della personalità e la mancanza di un serio processo di revisione critica. Avverso tale decisione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti dell'affidamento terapeutico, alla valutazione del percorso trattamentale intramurario e alla valutazione della pericolosità sociale. La Corte ha ritenuto tali motivi manifestamente infondati e, in sostanza, diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il Tribunale aveva compiuto una valutazione completa e logicamente coerente degli elementi favorevoli e sfavorevoli, correttamente includendo anche pendenze processuali e informazioni di polizia. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità il giudizio prognostico negativo sulla pericolosità sociale e sulla inidoneità del programma terapeutico a garantire il contenimento del rischio di recidiva e di fuga. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
affidamento in prova in casi particolari
Il beneficio terapeutico è subordinato a una valutazione complessiva che consenta di escludere l'attualità della pericolosità sociale e di formulare un giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta del condannato.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi a tutela della riservatezza.
Massime di principio
- L'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 309/1990 non può essere concesso quando, pur a fronte di un programma terapeutico astrattamente adeguato, il condannato risulti ancora attualmente pericoloso e non offra sufficienti garanzie di astensione dal reato.
- Nel valutare la richiesta di affidamento terapeutico il giudice di sorveglianza può e deve considerare l'intero quadro conoscitivo disponibile, comprese le pendenze processuali, i precedenti penali, le informazioni di polizia, gli esiti dell'osservazione scientifica e l'andamento del percorso trattamentale.
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito della prognosi formulata dal giudice di sorveglianza quando la motivazione sia compiuta, coerente e priva di manifeste illogicità o violazioni di legge.
- Ai fini del beneficio terapeutico assumono rilievo negativo la recidiva recente, le condotte evasive, la carenza di revisione critica e la persistenza di criticità personali o psicologiche che rendano inaffidabile il percorso proposto.
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