Sentenza del 09/10/2023 n. 5573 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Successioni e Donazioni - Imposta di successione - Eredità - Accettazione con beneficio d'inventario - Esazione dell'imposta - Previa liquidazione dei beni ereditari e quantificazione del residuo attivo - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di successione per posizione di erede. Il ricorrente ha dedotto che l'eredità era stata accettata con beneficio d'inventario da un altro erede entro il termine annuale, e che tale accettazione, ai sensi dell'art. 510 c.c., giova a tutti gli altri eredi rendendo la limitazione di responsabilità per i debiti ereditari opponibile anche all'erario; di conseguenza l'esazione dell'imposta non poteva avvenire fino alla conclusione della procedura di liquidazione dei debiti e alla verifica dell'esistenza di un residuo attivo.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite. È stato affermato che, essendo stata effettuata un'accettazione con beneficio d'inventario valida e tempestiva da parte di uno degli eredi, l'Agenzia delle Entrate poteva notificare l'avviso di liquidazione ma non esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione fino alla chiusura della procedura di liquidazione dei debiti ereditari e solo nell'ipotesi in cui emergesse un residuo attivo a favore dell'erede.
Norme richiamate
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario compiuta da uno degli eredi giova a tutti gli altri: la limitazione di responsabilità per i debiti ereditari è opponibile ai creditori, incluso l'erario, con la conseguenza che l'esazione fiscale è sospesa fino alla liquidazione dell'attivo ereditario e verifica dell'esistenza di residuo utile.
Cassazione n. 11458/2018
Conferma che la limitazione di responsabilità derivante dall'accettazione con beneficio d'inventario è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario; l'Amministrazione può notificare l'avviso di liquidazione ma non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino alla chiusura della procedura di liquidazione dei debiti e purché sussista residuo attivo.
Cassazione n. 14847/2015
Stabilisce che il credito relativo all'imposta di successione sorge in capo all'erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione: l'obbligazione fiscale è quindi collegata al residuo eredario risultante dopo soddisfazione dei creditori.
Cassazione n. 4419/2008
Giurisprudenza coerente nell'affermare che l'erario è subordinato alla graduazione dei creditori ereditari e che l'accettazione con beneficio d'inventario limita la responsabilità dell'erede ai soli beni ereditari fino alla liquidazione.
Massime di principio
- L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario compiuta da uno solo degli eredi produce effetti a favore di tutti gli eredi (art. 510 c.c.): la limitazione di responsabilità è opponibile anche all'Agenzia delle Entrate.
- L'Amministrazione finanziaria può notificare avvisi di liquidazione, ma non può esigere immediatamente l'imposta ipotecaria, catastale o di successione se è in corso la procedura di liquidazione dei debiti ereditari; l'esazione è subordinata all'accertamento di un residuo attivo.
- Il credito tributario relativo alla successione matura in relazione a quanto residua dopo la determinazione definitiva della graduazione dei creditori: quindi l'obbligo fiscale segue l'esito della liquidazione ereditaria.
- Per tutelarsi, gli eredi che intendono beneficiare della limitazione di responsabilità devono curare la tempestiva e formale accettazione con beneficio d'inventario (termine annuale) e documentare la procedura di liquidazione dei debiti.
- In contenziosi simili, l'Amministrazione può essere autorizzata a notificare atti, ma i giudici tendono a sospendere l'esazione fino alla chiusura della liquidazione ereditaria e alla verifica dell'effettivo residuo attivo.
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