Sentenza del 09/10/2023 n. 2987 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva: entrambi avevano formalmente rinunciato all'eredità (Mxxxx Nxxxx con atto notarile 7/6/2019 registrato 11/6/2019; Fxxxx Axxxx con atto notarile 7/10/2020 registrato 16/10/2020) e perciò non potevano essere ritenuti obbligati per debiti tributari del de cuius. Hanno inoltre sostenuto che la sentenza fallimentare che ha esteso il fallimento al socio deceduto impone l'azione dei creditori nella sede concorsuale contro il curatore, e che il possesso o la residenza nell'immobile (diritto di abitazione della coniuge ex art. 540 c.c.; eventuale permesso di coabitazione da parte della madre ex art. 1022 c.c.) non costituiscono accettazione tacita dell'eredità. L'Ufficio ha impugnato sostenendo la possibilità di revoca della rinuncia entro il termine decennale e che atti di fatto (residenza, possesso) avrebbero potuto configurare accettazione tacita, oltre a richiamare la prelazione del credito erariale in sede fallimentare.
La decisione
La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il reclamo ritenendo che i ricorrenti non fossero eredi: la rinuncia, avendo efficacia retroattiva ex art. 521 c.c., esclude la legittimazione passiva; il diritto di abitazione della coniuge (art. 540 c.c.) e la mera residenza del figlio non integrano atti di accettazione tacita. In appello l'Ufficio è stato respinto: la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado, motivando che la giurisprudenza e le norme richiamate escludono la responsabilità personale dei rinuncianti fino a eventuale revoca o a atti che inequivocabilmente costituiscano accettazione. Condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di grado.
Norme richiamate
art. 519 c.c.
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente
Occorre la forma pubblica o equivalente e la trascrizione nel registro; la rinuncia formale è condizione necessaria per far valere l'effetto di esclusione dalla successione.
art. 521 c.c.
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato
La rinuncia ha efficacia retroattiva: il rinunciante non è considerato chiamato alla successione e non risponde dei debiti del de cuius.
art. 525 c.c.
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità
La rinuncia è revocabile entro i termini di esercizio del diritto di accettare l'eredità; ciò però non implica responsabilità immediata del rinunciante fintanto che la rinuncia non sia revocata o sino a che non emerga un atto inequivocabile di accettazione.
art. 540 c.c.
Il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite è un diritto autonomo che giustifica il compossesso dell'immobile e non deve essere confuso con presa di possesso in qualità di erede; non costituisce per sé accettazione tacita.
art. 1022 c.c.
Il consenso del titolare di un diritto reale (es. il diritto di abitazione della madre) a che un terzo risieda nell'immobile non trasforma automaticamente il residente in titolare di diritti ereditari né costituisce accettazione dell'eredità.
art. 485 c.c.
Riferimento alle norme sull'inventario: la mancata redazione dell'inventario entro i termini non è automaticamente indice di accettazione tacita senza ulteriori atti di interversione del possesso.
art. 480-481 c.c.
Richiamate marginalmente in relazione agli effetti della revoca della rinuncia e ai termini per attività processuali/civili connessi alla successione.
art. 111 Legge Fallimentare
Richiamata dall'Ufficio per sottolineare la prelazione dei crediti fiscali in sede concorsuale; la Corte ha però osservato che la circostanza concorsuale non travolge autonomamente l'effetto della rinuncia formale all'eredità.
Massime di principio
- La rinuncia formale all'eredità (art. 519 e 521 c.c.) ha efficacia retroattiva: il rinunciante non è considerato chiamato alla successione e non risponde dei debiti del de cuius fino a eventuale revoca o ad atti inequivocabili di accettazione.
- Il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 c.c.) o la mera residenza autorizzata del figlio non costituiscono, di per sé, accettazione tacita dell'eredità; occorrono atti materiali e giuridici che dimostrino interversione del possesso o manifesto acquisto degli assets ereditari.
- La possibilità di revocare la rinuncia (art. 525 c.c.) non elimina l'effetto protettivo della rinuncia stessa: la PA può però vigilare nel periodo utile (es. termine decennale) per accertare eventuali comportamenti che configurino accettazione.
- Se esiste una procedura concorsuale (fallimento esteso al de cuius), i creditori devono valutare l'azione nella sede fallimentare contro il curatore; però la presenza del fallimento non sostituisce automaticamente la prova dell'accettazione da parte dei rinunzianti.
- Per l'Amministrazione finanziaria è prudente verificare la forma e la registrazione della rinuncia e cercare atti concreti di accettazione prima di iscrivere responsabilità a carico di chiamati rinuncianti; in caso di dubbio, promuovere azione nella sede concorsuale ove competente.
- Per il soggetto privato, formalizzare la rinuncia con le forme previste e conservare la documentazione è essenziale per difendersi da pretese fiscali; evitare atti che possano essere interpretati come presa di possesso o interversione del titolo.
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