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Sentenza

Sentenza del 06/10/2023 n. 634 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Rappresentante doganale indiretto - maggiore iva dovuta - disconoscimento plafond destinatario - buona fede - sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di rettifica che richiedeva €36.535,02 per Iva all'importazione e relative sanzioni, derivante dall'accreditamento errato del plafond: la merce importata e dichiarata fuori campo Iva ai sensi dell'art.7‑bis DPR 633/72 non sarebbe effettivamente uscita dal magazzino della Soc. I e si sarebbe determinato uno "splafonamento" del plafond della Soc. I Srl. CAD E Srl, in qualità di rappresentante doganale indiretto, contestava la propria responsabilità sostenendo di non poter controllare né calcolare il plafond e le cessioni all'esportazione pregresse della Soc. I, deducendo buona fede e mancanza di prove dirette a suo carico; l'Agenzia affinava l'accertamento sul presupposto della responsabilità solidale del rappresentante.

La decisione

Il Collegio ha accolto l'appello: ha ritenuto infondato il motivo di decadenza dell'azione dell'Ufficio e la legittimità dell'accertamento in generale, ma ha ritenuto fondati i motivi secondo cui l'Agenzia ha operato senza elementi probatori diretti circa i fatti illeciti commessi dalla Soc. I e senza prova che la dichiarazione di intenti fosse falsificata. Ha applicato lo sgravio per buona fede ex artt. 220 e 239 CDC (ora art.116 e ss. CDU), riconoscendo che il rappresentante non poteva calcolare i dati del plafond e delle cessioni all'esportazione degli anni precedenti. Conseguentemente è stata annullata la sentenza impugnata e l'appello accolto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 220 Codice Doganale Comunitario (CDC)

    Fondamento dello sgravio per buona fede del rappresentante: esclude responsabilità del rappresentante se non risultano prove che abbia partecipato o dovuto conoscere l'illecito; applicato perché il CAD non poteva calcolare il plafond e non vi era prova di falsità della dichiarazione di intenti.

  • art. 239 Codice Doganale Comunitario (CDC)

    Collegato all'art.220, consente l'esclusione della responsabilità per buona fede del soggetto coinvolto nelle formalità doganali quando mancano elementi che ne provino il dolo o la colpa grave.

  • art. 116 e ss. Codice Doganale Unionale (CDU) - (nuova numerazione corrispondente agli artt.220/239 CDC)

    Riferimento normativo aggiornato per i medesimi istituti; la Corte ha richiamato la corrispondenza normativa e l'applicabilità dello sgravio in buona fede.

  • art. 7‑bis DPR 633/1972

    Regola le operazioni di importazione cedute allo stato estero fuori campo Iva; nel caso la presunta mancata uscita della merce dal territorio nazionale ha inciso sulla verifica della corretta applicazione del regime.

  • art. 11 D.Lgs. 374/1990

    Riferimento sollevato dalla parte in ordine alla presunta decadenza dell'azione dell'Ufficio; il Collegio ha però ritenuto inapplicabile la decadenza per le ragioni richiamate dalla giurisprudenza comunitaria quando l'obbligazione deriva da atto perseguibile penalmente.

  • artt. 77, 79, 84 CDU

    Norme richiamate dalla ricorrente in ordine alla legittimazione del rappresentante; il Collegio ha comunque affermato che la responsabilità solidale del rappresentante può sussistere secondo la giurisprudenza (ma deve essere provata).

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C‑124/08 e C‑75/09)

    Consente che la comunicazione del reato e l'azione dell'Ufficio avvengano oltre il termine triennale se l'autorità non ha potuto determinare subito l'importo esatto a causa di un atto perseguibile penalmente; motivo per cui l'Agenzia non è decaduta.

Massime di principio

  • Per ottenere responsabilità a carico del rappresentante doganale l'Amministrazione deve fornire elementi probatori diretti che dimostrino la sua conoscenza o partecipazione all'illecito del destinatario; mere risultanze contabili del destinatario non sono sufficienti.
  • La dichiarazione di intenti formalmente conforme esclude di per sé la responsabilità del rappresentante salvo prova della sua falsità, del dolo o di colpa grave del rappresentante.
  • Lo sgravio per buona fede (artt.220/239 CDC, ora art.116 CDU) può essere riconosciuto quando il rappresentante non ha potuto avere accesso o non era in grado di calcolare il plafond e i dati storici necessari per verificare l'uso legittimo del plafond.
  • La responsabilità solidale del rappresentante può sussistere in presenza di prova della sua partecipazione o di omissioni tali da configurare colpa grave; l'onere probatorio grava sull'Amministrazione.
  • La comunicazione alla Procura può giustificare l'azione dell'Ufficio anche oltre il termine triennale se l'importo non poteva essere determinato tempestivamente a causa di un atto perseguibile penalmente.
  • Prassi prudente per i rappresentanti: verificare la conformità formale delle dichiarazioni, conservare la documentazione ricevuta dal cliente, richiedere chiarimenti/documenti integrativi in presenza di incongruenze e, se necessario, astenersi dall'operare in presenza di elementi che facciano sospettare frodi.

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