Cassazione Penale, Ordinanza n. 32331/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato la pena irrogata in primo grado sulla base dell'accordo delle parti previsto dall'art. 599-bis c.p.p. Il testo non specifica il contenuto puntuale delle censure, ma riferisce che esse riguardavano profili non deducibili mediante ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tale ambito, il ricorso è ammissibile soltanto per questioni concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi concernenti la determinazione della pena, quando non si traducano nell'illegalità della sanzione, ossia nell'applicazione di una pena estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non ricorressero le condizioni idonee a rendere ammissibili le censure.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero precluse dalla natura concordata della sentenza d'appello e non riguardassero né la formazione della volontà dell'imputato, né il consenso del pubblico ministero, né una difformità della pronuncia rispetto all'accordo, né l'illegalità della pena. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata secondo quanto indicato nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.
Norme richiamate
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ricorribile per cassazione entro limiti ristretti, riferiti alla formazione della volontà di accedere all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione al contenuto concordato.
condizioni di proscioglimento
Nel giudizio conseguente a concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste da tale disposizione non costituisce, di per sé, motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto al contenuto dell'accordo.
- Nel giudizio di legittimità avente a oggetto una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Le contestazioni sulla determinazione della pena sono inammissibili quando mirano a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e non denunciano l'illegalità della pena, intesa come applicazione di una sanzione non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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