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Ordinanza

Ordinanza n. 894/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza al giudicato formatosi con sentenza n. 2334/2023, pubblicata il 24/05/2023, nella causa iscritta al r.g. n. 252/2022 del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro, munita di attestazione di conformità il 20/06/2023, notificata il 28/06/2023 al MIUR, passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202305243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nell'incidente di esecuzione, ritenendo erroneamente integralmente soddisfatta la pretesa creditoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto una sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che riconosceva il diritto al pagamento di somme pari a € 3.018,27, oltre interessi legali e rivalutazione. A fronte della mancata esecuzione, il TAR aveva già ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato entro 90 giorni, nominando, in caso di inerzia, un Commissario ad acta con ulteriore termine di 60 giorni. Persistendo l'inadempimento dell'Amministrazione e del Commissario, la ricorrente aveva proposto un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Una precedente ordinanza aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base di una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale, ritenendo erroneamente avvenuto il pagamento. Con istanza di revoca, la ricorrente ha dedotto l'errore di fatto essenziale e determinante, evidenziando che la documentazione amministrativa riguardava altra procedura e producendo cedolini stipendiali attestanti la mancata erogazione delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di revoca, ritenendo che la precedente ordinanza fosse fondata su un palese errore di fatto essenziale e determinante: il presupposto del pagamento integrale era insussistente. Ha quindi revocato integralmente l'ordinanza e deciso nel merito l'incidente di esecuzione. Ha accertato l'integrale inadempimento del Ministero e del Commissario ad acta rispetto all'obbligo di dare esecuzione al giudicato del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente € 3.018,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha accolto la richiesta di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine, di una penalità pari agli interessi legali calcolati sulla sorte capitale, con limite massimo complessivo del 10% della sorte capitale, in applicazione della funzione coercitiva dell'istituto e del principio di proporzionalità. In caso di ulteriore inerzia, ha imposto al Commissario ad acta di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inadempimento, ponendo le spese a carico dell'Amministrazione. Ha inoltre disposto la trasmissione d'ufficio degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti in caso di ulteriore ritardo, per le valutazioni su eventuali responsabilità per danno erariale. Il Ministero è stato condannato alle spese della fase, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    obbligo di conformarsi alle decisioni giurisdizionali

    L'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato; la protratta inerzia, anche dopo una precedente pronuncia di ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta, integra una grave violazione dell'obbligo di conformazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità pecuniaria per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione, quale misura coercitiva indiretta volta a stimolare l'adempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata; non può essere dichiarata quando il pagamento posto a fondamento della decisione non è avvenuto.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Nell'ambito della tutela conformativa ed esecutiva, il giudice può impartire le misure necessarie ad assicurare l'attuazione del giudicato, inclusa la previsione di ulteriori iniziative in caso di persistente inerzia.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando la pretesa del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta; l'erronea rappresentazione processuale dell'avvenuto adempimento, smentita dalla documentazione agli atti, giustifica la revoca della pronuncia fondata su tale presupposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la protratta inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, nonostante una precedente sentenza di ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta, costituisce grave violazione dell'obbligo di conformazione sancito dall'art. 112 c.p.a.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata in misura giornaliera rapportata agli interessi legali sulla sorte capitale e soggetta a un limite massimo, così da conciliare la funzione compulsoria dell'astreinte con il principio di proporzionalità.
  • La nomina di un Commissario ad acta non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di eseguire spontaneamente il giudicato; in caso di ulteriore inerzia, il giudice può assegnare al Commissario un termine sostitutivo per il compimento degli atti necessari all'integrale esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti qualora l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato possa determinare un aggravio ingiustificato della spesa pubblica e, quindi, profili di possibile danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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