Cassazione Penale, Sentenza n. 22997/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta (appello cautelare ex art. 310 c.p.p.) che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con la detenzione domiciliare (con controllo elettronico), proposta dopo la condanna in abbreviato a 17 anni e 2 mesi. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge per inesistenza/insufficienza della motivazione dell'ordinanza di primo grado (art. 299 c.p.p.), denunciando che il giudice si era limitato a richiamare il parere del Pubblico Ministero e che il Tribunale del riesame non avrebbe potuto sostituire la motivazione; (2) violazione e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., comma 3, sostenendo che il Tribunale aveva motivato in modo astratto senza valutare concretamente l'idoneità del domicilio in Pistoia e la possibile efficacia del controllo elettronico per recidere i collegamenti criminali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che il Tribunale del riesame non potesse supplire alla mancanza o insufficienza di motivazione: in sede di appello cautelare (nei limiti del principio devolutivo) il giudice d'appello dispone dei poteri di piena cognizione e, in applicazione del principio generale dell'art. 604 c.p.p., può redigere o integrare la motivazione mancante. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, trattandosi di reato di partecipazione ad associazione mafiosa perdurante e con l'imputato accertato come dirigente del clan e con collegamenti estesi, opera la presunzione relativa/assoluta di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; il Tribunale ha valutato concretamente la pericolosità, la propensione a delinquere, la gravità e la recente commissione di reati fine, nonché l'inefficacia probabile del controllo elettronico e dell'autocontrollo domiciliare nel recidere i collegamenti telefonici/telematici con altri sodalizi. Dunque la custodia in carcere è stata ritenuta giustificata e il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e ordine agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare: il giudice del riesame, entro i limiti del principio devolutivo, è titolare di piena cognizione rispetto ai punti devoluti e può integrare o redigere la motivazione mancante dell'atto impugnato se necessario.
Norma sull'ordinanza che dispone misure cautelari: qui contestata per presunta mancanza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che eventuali carenze possano essere colmate dal giudice d'appello.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Prevede, se richiamato, l'annullamento del provvedimento impugnato in caso di mancanza di motivazione o di assenza di autonoma valutazione. La Corte osserva però che tale comma non è richiamato dall'art. 310 e ha carattere eccezionale; per l'appello cautelare si applica il principio generale di integrazione della motivazione da parte del giudice d'appello.
Richiama l'obbligo di motivazione con autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari; la giurisprudenza richiede che la motivazione sia concreta, ma il giudice d'appello può supplire se manca nell'atto impugnato.
Elenca le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione). La Corte conferma che il pericolo di reiterazione può essere desunto anche dalle modalità e dalla gravità dei reati, non solo da comportamenti recenti.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati e, nel caso di associazione mafiosa "storica", una presunzione particolarmente significativa che può essere superata solo con il recesso dell'indagato o l'esaurimento dell'attività associativa.
Principio generale sulle impugnazioni: il giudice d'appello può, in forza dei suoi poteri di cognizione, redigere o integrare la motivazione mancante della decisione impugnata anziché disporre immediatamente l'annullamento e la trasmissione al primo giudice.
Riferimento giurisprudenziale: anche per le misure cautelari reali l'appello devolutivo attribuisce piena cognizione al giudice del gravame, che può colmare carenze motivazionali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali applicabili dopo la decisione, cui il Tribunale ha demandato gli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese.
Ha introdotto nel sistema il riferimento all'"autonoma valutazione" nell'art. 292 e la modifica al comma 9 dell'art. 309, rafforzando l'esigenza di motivazione autonoma sulle esigenze cautelari; la giurisprudenza ha tuttavia precisato i limiti di applicazione in sede di appello cautelare.
d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 611 c.p.p. modificato)
Modifica procedurale citata: consente il trattamento del ricorso in Cassazione senza intervento delle parti nelle ipotesi previste; menzionata nella decisione come norma procedurale applicata.
Massime di principio
- In appello cautelare ex art. 310 c.p.p. il giudice del riesame, nei limiti del devoluto, ha poteri di piena cognizione e può integrare o redigere la motivazione mancante dell'atto impugnato anziché annullarlo automaticamente.
- La mancanza assoluta di motivazione non determina necessariamente l'annullamento automatico in sede di gravame: il giudice dell'appello può supplire la motivazione ai sensi del principio generale dell'art. 604 c.p.p.
- Per i reati di associazione mafiosa perdurante opera una forte presunzione (relativa/assoluta) dell'esistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti come il recesso dall'associazione o l'interruzione dell'attività del sodalizio.
- La valutazione della necessità della custodia cautelare può legittimamente fondarsi sulla gravità e le modalità delle condotte contestate e sulla "proclività a delinquere" dell'imputato, anche se i fatti accertati si riferiscono a periodi non estremamente recenti.
- La proposta di detenzione domiciliare con controllo elettronico può risultare inadeguata quando mancano presupposti di autocontrollo dell'imputato e quando il controllo non è idoneo a recidere i collegamenti telefonici o telematici con ambienti criminali esterni.
- In ricorso per cassazione e in appello cautelare è importante che la difesa contesti in modo concreto e puntuale l'adeguatezza del domicilio e l'efficacia delle misure alternative; argomentazioni generiche o astratte hanno scarse probabilità di prevalere contro una motivazione che documenti pericolosità e collegamenti delinquenziali.
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