Sentenza del 20/12/2024 n. 33504 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ripristinato l’avviso di accertamento relativo al 2008. L’avviso contestava interessi esteri per 238.876 euro, assoggettati a imposta sostitutiva del 27%, e ulteriori 7.500 euro risultanti da indagini bancarie; le altre riprese erano state ridotte in autotutela. Il contribuente sosteneva, in sintesi, che l’intermediario cui aveva affidato 1.650.000 euro si fosse appropriato del capitale e che non avesse percepito gli interessi; invocava inoltre lo scudo fiscale, contestava la qualificazione e l’aliquota dei proventi e le sanzioni, chiedeva l’applicazione del favor rei e lamentava l’omessa pronuncia sui 7.500 euro, che affermava giustificati da affitti.
La decisione
La Cassazione ha respinto i primi sei motivi: non era stata dimostrata la sottrazione dei capitali e gli elementi indiziari, tra cui documenti rinvenuti presso l’intermediario e le ammissioni del contribuente circa interessi ricevuti in anni precedenti, sostenevano la percezione di redditi nel 2008; la contestazione non era quindi una mera richiesta di rivalutazione dei fatti. Lo scudo fiscale copriva soltanto i 10.000 euro dichiarati, non i capitali esteri superiori a 1,5 milioni; è stata ritenuta corretta la qualificazione dei proventi come redditi da capitale e respinta la censura sulle sanzioni fondata sulla mancata percezione dei redditi. Sono stati accolti il settimo motivo, perché il giudice di merito deve verificare l’applicazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole (D.Lgs. n. 158/2015), e l’ottavo, per omessa pronuncia sulla ripresa di 7.500 euro. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per regolare le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi definita in via definitiva né la sanzione applicabile né la ripresa di 7.500 euro.
Norme richiamate
Art. 14, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001
Lo scudo fiscale, invero, preclude l'accertamento tributario "limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio".
La preclusione all’accertamento è circoscritta agli imponibili relativi alle somme o attività effettivamente oggetto di rimpatrio. Nel caso concreto, la dichiarazione riservata per 10.000 euro non proteggeva i capitali esteri non dichiarati di importo molto maggiore.
Art. 44, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Il quinto motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato perché infondato.
La Corte ha ritenuto corretta, nel caso concreto, la qualificazione degli interessi accertati come redditi da capitale ai sensi della disposizione richiamata, senza che la diversa qualificazione adottata dall’Ufficio per altri anni d’imposta fosse vincolante.
Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso (cfr. Cass. sez. V, 30.3.2021, n. 8716), ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sul se debba applicarsi al contribuente una disciplina sanzionatoria più favorevole.
Nei giudizi ancora pendenti il giudice di merito deve verificare se la disciplina sanzionatoria sopravvenuta sia più favorevole e applicabile al contribuente; non basta la generica affermazione dell’Amministrazione di aver già rideterminato la sanzione.
Massime di principio
- Chi sostiene che un intermediario abbia sottratto i capitali affidatigli deve provarlo: denunce, articoli di stampa o l’esistenza di procedimenti non equivalgono, da soli, alla prova dell’appropriazione. La mancata prova della perdita del capitale non esclude inoltre che siano stati percepiti interessi.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione complessiva degli indizi e dei fatti già esaminati dal giudice di merito; occorre indicare una specifica violazione di legge o un effettivo vizio processuale nei limiti previsti.
- Lo scudo fiscale non comporta un’immunità generale: la protezione riguarda gli imponibili corrispondenti alle somme o attività effettivamente oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, non importi ulteriori non dichiarati.
- La qualificazione fiscale dei proventi va valutata in base alla loro natura e agli elementi del singolo accertamento; una diversa qualificazione adottata dall’Amministrazione per altri periodi d’imposta non vincola automaticamente il giudice.
- Nei procedimenti ancora pendenti il giudice deve esaminare concretamente l’eventuale disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole e determinare la sanzione applicabile, verificando gli importi e gli atti di rideterminazione.
- Quando una sentenza d’appello riforma integralmente la decisione di primo grado, deve pronunciarsi in modo riconoscibile su ciascuna autonoma ripresa fiscale devoluta al giudizio; il silenzio su una di esse può integrare omissione di pronuncia e comportare cassazione con rinvio.
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