Sentenza del 20/12/2024 n. 33664 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al 2007, con cui erano stati recuperati maggiori redditi ai fini IRES, IVA e IRAP. La società contestava, tra l’altro, la validità della notifica dell’invito a esibire la documentazione contabile: sosteneva che non fosse stata provata la ricezione della raccomandata informativa (CAD) e che, di conseguenza, mancassero i presupposti per l’accertamento induttivo e per la preclusione all’uso dei documenti non esibiti. L’Agenzia, con ricorso incidentale, contestava invece la valutazione sulla notifica dell’invito consegnato il 26 luglio 2011 presso la sede sociale a Simona Camillucci, sostenendo che la società non avesse superato la presunzione che fosse addetta alla ricezione degli atti. La CTR aveva dichiarato legittimo l’accertamento, salvo riconoscere l’agevolazione cooperativa prevista dall’art. 12 della legge n. 904/1977; aveva inoltre ritenuto tardive ulteriori censure della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale: per la notifica postale in caso di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD; nel caso concreto, la raccomandata informativa inviata il 25 luglio 2011 non risultava consegnata e l’Ufficio non aveva provato la ricezione effettiva o legale, né rinnovato la notifica. Ha accolto anche il motivo incidentale dell’Agenzia: la CTR aveva superato erroneamente la presunzione di regolarità della consegna presso la sede alla Camillucci senza verificare se la sua presenza fosse occasionale o derivasse da un rapporto, anche precario, o da un incarico di ricevere gli atti; spettava alla società provare che non fosse addetta alla sede. Gli altri tre motivi principali sono stati dichiarati assorbiti, quindi non decisi nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Non vi è un vincitore definitivo sul merito: entrambi i ricorsi sono stati accolti su questioni di notifica e la controversia prosegue in rinvio.
Norme richiamate
Art. 8 della legge n. 890 del 1982
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata ( artt. 24 e 111 , comma 2, Cost.) dell' art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa
In caso di mancata consegna dell’atto per irreperibilità relativa o situazioni assimilate, il notificante deve produrre l’avviso di ricevimento della CAD. La sola prova della spedizione non dimostra il perfezionamento della notifica.
Anche nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell' art. 140 cod. proc. civ., che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa"
Anche per la notifica disciplinata dall’art. 140 c.p.c. il perfezionamento va dimostrato producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, così da consentire al giudice di verificarne l’esito.
Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede ( art. 145 , comma 1, c.p.c.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica.
La consegna presso la sede a una persona non dipendente può essere valida se questa vi si trova non occasionalmente in forza di un rapporto o incarico, anche provvisorio, che la colleghi alla ricezione degli atti. La società può vincere la presunzione provando che la persona non era addetta alla sede né aveva ricevuto alcun incarico.
Art. 24 Cost.
la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata ( artt. 24 e 111 , comma 2, Cost.) dell' art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa
La garanzia del diritto di azione e difesa orienta l’interpretazione delle regole di notifica: occorre poter verificare che il destinatario abbia avuto una ragionevole possibilità di conoscere l’atto.
Art. 111, secondo comma, Cost.
Dunque, la mancata produzione in giudizio nel deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata comporta la mancanza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
La parità processuale impone che il notificante provi in modo verificabile l’esito della raccomandata informativa; senza l’avviso di ricevimento non è dimostrato il perfezionamento della notifica.
Massime di principio
- Per le notifiche postali con deposito dell’atto e invio di una CAD, la prova della sola spedizione della raccomandata informativa non basta: il notificante deve produrre l’avviso di ricevimento e dimostrare che la comunicazione è stata ricevuta o legalmente conoscibile.
- Se la CAD non risulta consegnata e la notifica non è altrimenti perfezionata, l’amministrazione deve rinnovare la notifica; non può fondare conseguenze sfavorevoli al contribuente su un invito istruttorio di cui non è provata la regolare conoscenza.
- Per la consegna di un atto a una persona presente nella sede di una società, può operare una presunzione di appartenenza alla sfera di ricezione dell’ente anche se il consegnatario non è dipendente. La società deve provare che la presenza fosse occasionale e che non vi fosse alcun incarico, anche temporaneo, di ricevere atti.
- Quando l’esito della cassazione dipende da accertamenti di fatto ancora da svolgere, la Corte può cassare con rinvio senza decidere definitivamente la legittimità dell’accertamento tributario o gli ulteriori motivi assorbiti.
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