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Sentenza

Sentenza del 20/12/2024 n. 33670 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2006, con ricostruzione induttiva del reddito e del valore della produzione e disconoscimento della detrazione IVA. La società ha contestato, tra l’altro, la validità della notifica dell’invito dell’Ufficio a produrre documenti, sostenendo che non fosse provata la consegna della comunicazione di avvenuto deposito e che la persona che aveva ricevuto il plico presso la sede non fosse autorizzata a riceverlo; ha inoltre censurato la preclusione all’uso dei documenti, il metodo induttivo e la determinazione della redditività. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha sostenuto che la consegna presso la sede a una persona presente e nota alla società rendesse regolare la notifica. La CTR aveva rigettato l’appello della società, confermando in prevalenza l’accertamento, ma riconoscendo l’agevolazione fiscale per cooperative a mutualità prevalente.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale dell’Agenzia; gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Ha rilevato, da un lato, che, in caso di irreperibilità relativa e notifica postale, il perfezionamento della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), non risultante acquisito, sicché l’Ufficio avrebbe dovuto rinnovare la notifica. Dall’altro, ha stabilito che la consegna presso la sede a una persona presente fa presumere che fosse addetta alla ricezione, ma la CTR non aveva accertato se la presenza della consegnataria fosse occasionale o derivasse da un rapporto o incarico, anche precario. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Non è stata quindi definita in Cassazione la fondatezza sostanziale dell’accertamento né l’agevolazione cooperativa.

Norme richiamate

  • Art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890

    la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata ( artt. 24 e 111 , comma 2, Cost.) dell' art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

    Per la notifica postale in caso di mancata consegna per temporanea assenza o altra irreperibilità relativa, non basta dimostrare la spedizione della raccomandata informativa: il notificante deve produrne l’avviso di ricevimento, così da consentire di verificare se la comunicazione sia stata ricevuta o legalmente conoscibile.

  • Art. 145 cod. proc. civ.

    Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede ( art. 145 , comma 1, c.p.c.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica.

    La notifica a una persona giuridica presso la sede può essere consegnata a una persona non dipendente, purché non si trovi lì occasionalmente e sussista un rapporto o incarico, anche provvisorio, che la colleghi alla ricezione degli atti. La presenza nei locali può fondare una presunzione di addetta alla ricezione, che l’ente può superare provando l’assenza di tale rapporto o incarico.

Massime di principio

  • Quando un atto è notificato per posta e il destinatario è temporaneamente assente, la prova della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito non è sufficiente: occorre produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Se la prova manca, la notifica non risulta perfezionata e deve essere rinnovata.
  • Per notificare un atto a una società presso la sua sede non è necessario che il consegnatario sia un dipendente; deve però risultare che la sua presenza non fosse occasionale e che avesse un collegamento o un incarico, anche temporaneo, per ricevere gli atti. La società che contesta la notifica deve fornire prova idonea a superare la presunzione derivante dalla presenza della persona nei locali della sede.
  • Se la decisione impugnata non accerta un fatto necessario per applicare i criteri sulla validità della notifica, la Cassazione può cassarla con rinvio affinché il giudice di merito svolga gli accertamenti mancanti; ciò non comporta, di per sé, una decisione definitiva sul merito dell’accertamento tributario.

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